I limiti dell'amministratore di condominio nel prelievo di somme dal conto condominiale.

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l fatto. La vicenda in questione è stata definita da due gradi di giudizio.

In primo grado il Tribunale di Milano ha accolto le richieste formulate dal condominio che, con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha chiesto la restituzione della somma di oltre settemila euro prelevata dal conto condominiale dall'amministratore imputandola ad una fattura relativa a compensi maturati per lo svolgimento dell'attività di amministratore.La nomina dell'amministratore, effettuata inizialmente dal tribunale per far fronte alla difficoltà dell'ente di provvedere alla nomina diretta, è stata successivamente seguita dalla nomina da parte dell'assemblea che ha stabilito un compenso annuo di oltre quattordicimila euro per la gestione ordinaria senza specificare ulteriori compensi.

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Tuttavia malgrado il compenso stabilito dall'assemblea, l'amministratore rivendicava con fattura le competenze, a suo dire straordinarie, maturate per: a) l'attività prestata nel passaggio di consegne, b)per la predisposizione di un piano di rientro dell'esposizione debitoria accumulata dal condominio, c) per l'invio di solleciti ai condomini morosi.

Per l'esercizio di tale attività, dopo l'emissione della fattura e senza essere autorizzato dall'assemblea, l'amministratore prelevava la somma dal conto condominiale ritenendo di aver svolto attività esorbitanti rispetto al suo mandato.

Il condominio ha contestato la legittimità di tale prelievo ribadendo che l'amministratore non può prelevare somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute dall'assemblea al momento del conferimento del mandato.




Fonte: www.condominioweb.com