Griglie ed intercapedini condominiali. Se manca la concessione dell'area non si paga la COSAP

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L'occupazione di spazi ed aree pubbliche tramite opere è assoggettabile al relativo canone comunale (Cosap), ma per l'applicazione di tale canone è necessario che sussistano determinate condizioni.

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La vicenda. Un condominio cita in giudizio il comune di Roma Capitale chiedendo che fosse accertata la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'avviso di pagamento notificatogli con cui l'ente chiedeva il pagamento della somma di oltre cinquemila euro a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico (Cosap) per l'anno 2013, ed attinente alla presenza su un area pubblica (strada) delle griglie di copertura delle intercapedini condominiali.

A sostengo della richiesta di annullamento dell'avviso di liquidazione in questione il condominio deduceva che il comune non aveva rilasciato alcun provvedimento concessorio per la collocazione delle griglie di copertura delle intercapedini condominiali, né in epoca precedente alla realizzazione dello stabile né in epoca successiva, e che pertanto nulla era dovuto.

La sentenza. Dopo aver analizzato la richiesta di annullamento dell'avviso di liquidazione avanzata dal condominio, il Tribunale di Roma (sentenza del15.9.2017 n. 17239) si sofferma sulla disciplina applicabile alla materia.

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Per la disciplina del canone di occupazione di aree e spazi pubblici occorre far riferimento al decreto legislativo n. 446 del 1997 che all'articolo 63, così dispone “I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell' articolo 52 , prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge …”

Evidenzia a tal riguardo la pronuncia del tribunale capitolino che il comune di Roma capitale ha eccepito di aver adottato il regolamento istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (Cosap), mentre d'altra parte il condominio ha dedotto che l'ente non aveva mai rilasciato in suo favore alcun provvedimento concessorio, né tantomeno l'ente creditore ha fornito la prova che la servitù di pubblico passaggio sia stata costituita nei termini di legge; a fronte di tale dato oggettivo il provvedimento insiste sul fatto che “ non è sufficiente il mero esercizio di fatto del passaggio a configurare il presupposto di applicabilità del canone di occupazione”.

Giova inoltre puntualizzare che la sentenza non ignora la giurisprudenza di legittimità citata dall'ente convenuto che ha più volte puntualizzato il principio che il canone in questione sia dovuto a prescindere dall'esistenza di un provvedimento concessorio (Cass. 18037/2009), tuttavia ha chiarito che la Suprema Corte con tale intervento si è limitata solo a ribadire la differenza fra la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) che invece si caratterizza come corrispettivo di una concessione reale o presunta.

A fronte di precisazione il Giudicante sottolinea che la pretesa vantata dal Comune di Roma Capitale nei confronti del condominio attore “poteva essere qualificata come indennitaria o risarcitoria, in conseguenza del pregiudizio subito per l'occupazione senza titolo, ma non come canone concessorio

Alla luce di tale ricostruzione la sentenza ha stabilito che è escluso che sussiste alcun diritto di credito del Comune nei confronti del condominio a titolo di canone di concessione per l'occupazione e di conseguenza è stata dichiarata non dovuta la somma pretesa dall'ente pubblico.



Fonte: www.condominioweb.com