Errato invio detrazione IRPEF. Cosa succede nei confronti dell'amministratore di condominio?

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Cosa succede se il professionista sbaglia ad inviare la domanda di detrazione fiscale del contribuente e questi non ne può usufruire?

La risposta non è poi così scontata come appare. Non sempre il risarcimento del danno è dovuto da chi ha gestito, per conto del contribuente, la pratica con il Fisco. Tanto è quanto emerge dall'Ordinanza n 22343 pubblicata il 26 settembre 2017 dalla terza sezione civile della Cassazione.

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Il fatto. Tizio ha previsto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio edificio, e, pertanto, era intenzionato ad ottenere la detrazione fiscale del 55% per risparmio energetico ai sensi della Legge n. 449 del 1997.

A tal fine ha dato mandato al proprio tecnico di tenere la contabilità delle opere, e, dall'altra parte, di provvedere agli adempimenti richiesti dal Fisco.

Più specificamente, il professionista incaricato (un geometra) aveva ricevuto mandato sia di redigere apposita perizia di asseverazione [1] sia, come qualsiasi altro amministratore, di inviare la documentazione alle autorità competente.

Senonché, il professionista di che trattasi, anziché inviare il plico contenente gli atti all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile [ENEA [2] ], ha inoltrato il tutto presso l'Agenzia delle Entrate al centro di Pescara.

Tizio si è così rivolto all'autorità giudiziaria lamentando un danno da mancato godimento delle detrazioni fiscali, a fronte delle opere commissionate, pari a circa 16 mila euro.

Ora, il giudice di primo grado ha la relativa domanda affermando che il committente delle opere non avesse dato prova di aver pagato, per gli anni di riferimento, le imposte dirette in misura tale da potervi detrarre l'importo del 55% delle spese sostenute.

In altri termini, secondo il Tribunale di Varese, Tizio non aveva prodotto la propria dichiarazione dei redditi da cui evincere il danno effettivamente subito.

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La Corte di Appello di Milano ha, invece, ribaltato l'esito del giudizio condannando il professionista alla rifusione del danno subito da Tizio, per come da egli quantificato. Il Geometra, per tali motivi, ha impugnato la sentenza avanti la Corte di Cassazione.

La sentenza. Il Giudice di legittimità – con l'Ordinanza sopra indicata - ha accolto il ricorso del professionista, rilevando che il meccanismo di detrazione fiscale che opera per l'efficientamento degli immobili e diverso rispetto quello relativo alla detrazione irpef ed impone un atto di impulso da parte dello stesso contribuente.

Per fruire di tale beneficio il contribuente, in particolare, deve indicare le spese detraibili nella stessa dichiarazione dei redditi, tanto è vero che l'articolo 1 della Legge 449 del 1997 (applicabile alla fattispecie ai sensi dell'articolo 1, comma 348, della Legge n. 296/2006) prevede espressamente che la detrazione spetta: “fino a concorrenza dell'imposta lorda”.

Ciò vuol dire che il beneficio consiste nell'opportunità di effettuare un minor versamento rispetto al dovuto, non certo nell'accumulare crediti d'imposta per gli anni a venire, come invece ha ritenuto la Corte di Appello.

In altri termini, nella fattispecie, la detrazione non dà diritto ad alcun rimborso nei confronti del Fisco. Ciò posto, Tizio non ha prodotto la dichiarazione dei redditi, con riferimento alle annualità interessate dalle opere, e, quindi – come correttamente ravvisato dal giudice di primo grado – non ha fornito la prova di aver versato le imposte dirette, e, pertanto, di aver diritto alla relativa detrazione.

Secondo, dunque, il giudice di legittimità il professionista, anche se non ha correttamente adempiuto la propria obbligazione contrattuale, non può essere ritenuto responsabile di aver causato alcun danno nei confronti di Tizio.Dagli atti processuali – continua la Suprema Corte - non emerge alcuna prova che, qualora il geometra avesse correttamente inviato la documentazione all'ENEA; il danno (ossia la mancata fruizione della detrazione) non si sarebbe prodotto, proprio perché non è stato dimostrato la richiesta di detrazione con la presentazione delle dichiarazione dei redditi.

La domanda di Tizio è stata, dunque, definitivamente respinta, previa adozione dei provvedimenti di rito.

Conclusione. Il mandato di svolgere gli adempimenti di carattere fiscale, volti a far conseguire al proprio cliente i bonus previsti, è assai oneroso.

I danni che possono conseguire sono notevoli, e, nel caso in cui si verificano in capo alle “finanze” del contribuente, questi ha l'onere di darne prova.

L'esempio trattato, in punto, conferma che in materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempeimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante, cfr, Cassazione civile 11548/2013).

Il principio è sicuramente da annotare per la categoria degli amministratori di condominio.


[1] L'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.

Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.

In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW.

L'asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009).

Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione (tratto

[2] Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A al “decreto edifici” - D.M. 19 febbraio 2007);

- la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea.

L'indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”



Fonte: www.condominioweb.com