Calcinacci e fogliame nella colonna montante. Il condominio è obbligato a risarcire i danni in caso di infiltrazioni.

Tag: condominio , tubazioni , danni , fogne , impianto , scarico

vacanze

L' abbandono improprio di materiale ostruttivo nella tubazioni condominiali, è risaputo, può causare danni alle tubazioni. Ma chi è il soggetto obbligato al loro risarcimento se la ditta che ha eseguito lavori condominiali ha gettato materiale improprio nelle tubazioni dell'impianto fognario? Bisogna considerare responsabile solo il condominio quando non è accertata una condotta colposa o negligente della ditta?

=> Colonna montante di scarico, che cos'è e chi paga le spese?

=> Infiltrazioni derivante dalla otturazione della colonna fecale. Risarcisce l'impresa edile.

La vicenda. La proprietaria di un immobile ubicato in un edifico condominiale dopo aver subito ingenti danni al suo appartamento causati da copiose infiltrazioni d'acqua, cita in giudizio tanto la ditta che aveva realizzato alcuni interventi previo incarico dell'ente di gestione quanto lo stesso condominio chiedendo il risarcimento dei danni.

A sostegno della sua richiesta, l'attrice ha precisato di aver conferito incarico ad una ditta di sua fiducia in modo da individuare le cause delle infiltrazioni d'acqua nel suo appartamento, dopo il suo intervento è stato rinvenuto materiale cementizio nella colonna montante del tubo in pvc che raccoglieva le acque bianche, tanto che occorreva sostituire oltre un metro e mezzo dello stesso per eliminare la causa delle infiltrazioni.

In base a tali circostanze l'attrice ha citato in giudizio il condominio per dichiararlo responsabile, in qualità di custode ( ex art. 2051 c.c.), dei danni subiti.

Il condominio si è costituito contestando ogni addebito e ribadendo che unica responsabile dell'accaduto, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, doveva considerarsi la ditta esecutrice dei lavori condominiali ed a tal fine si premurava di chiamare in causa la stessa nonché la compagnia assicurativa.




Fonte: www.condominioweb.com