Comunicazioni al condòmino irreperibile

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he cosa si può fare quando un condòmino risulta essere irreperibile e non si riesce a fargli recapitare la corrispondenza?

Al riguardo è utile innanzitutto distinguere tra semplice ignoranza della residenza o comunque di un recapito certamente riconducibile ad una persona ed irreperibilità giuridicamente intesa, ossia impossibilità di rintracciare quel soggetto.

Mancata conoscenza della residenza

Com'è noto l'art. 1130 n. 6 c.c. attribuendo all'amministratore il compito di tenere il registro di anagrafe condominiale gli impone di inserire in questo registro la residenza o il domicilio dei condòmini.

Per farlo, la prima cosa necessaria è chiedere al condòmino interessato queste informazioni. Ove questi non le fornisca nei tempi prescritti dalla legge (trenta giorni dalla ricezione di una raccomandata) l'amministratore potrà acquisirle d'ufficio con spese a suo carico.

Chiaramente esistono delle ipotesi in cui fin da subito non è noto l'indirizzo del condòmino; in tal caso l'amministratore potrà/dovrà attivarsi immediatamente per porre rimedio a questa mancanza.

Poniamo il caso che l'amministratore, recatosi presso l'ufficio anagrafe, venga a conoscenza dell'indirizzo di residenza. Se all'ufficio interrogato la persona risulta trasferita in altro comune è a questo ente che bisognerà rivolgersi per ottenere la certificazione.

Supponiamo che, facendo affidamento sull'attestazione ufficiale dell'ente, indirizzi una missiva (es. avviso di convocazione) a tale recapito. Accade qualche volta che la comunicazione venga restituita al mittente perché a quell'indirizzo non v'è alcuna indicazione del nominativo del destinatario: che cosa fare in questi casi?

È qui che si può arrivare a dover fare eseguire una notificazione a persona irreperibile. Tuttavia, mentre fino a questo punto la gestione delle comunicazioni rimane un affare tra privati, cioè l'amministratore, il vettore postale e il destinatario, per giungere al risultato indicato è necessario rivolgersi ad un ufficiale giudiziario.

Perché farlo? È bene sapere che fintanto che non vi sia attestazione da parte di questo soggetto di avere eseguito tutte le verifiche del caso che consentono di dare alla notificazione agli irreperibili un valore legale, la semplice attestazione del vettore postale (sconosciuto al civico, ecc.) non dà certezza della correttezza formale dalla comunicazione.

=> Come affermare che la raccomandata è stata ricevuta dal destinatario?

Se pensiamo alla convocazione di un'assemblea ed a tutti quegli atti rispetto ai quali è doveroso, se non obbligatorio (proprio come per l'avviso di convocazione) avere certezza legale della comunicazione, la motivazione si appalesa da sé.

Che cosa fare allora?

Se la comunicazione a mezzo posta non avrà dato buoni frutti bisognerà rivolgersi all'ufficiale giudiziario affinché provveda alla notifica. È fondamentale allegare all'atto da notificare un certificato di residenza ad uso notifica.

Questa potrà avvenire attraverso la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità della persona del destinatario, ovvero ai sensi dell'art. 143 c.p.c. che riguarda la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. Starà all'ufficiale giudiziario, sulla base delle prerogative che gli sono proprie, valutare in che modo dover/poter eseguire la notifica.

Bisognerà agire in questo modo fintanto che il condòmino non tornerà ad essere rintracciabile. Le spese per le comunicazioni devono essere poste a carico degli altri condòmini e ripartire sulla base dei millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione.




Fonte: www.condominioweb.com