Danni da parti comuni, è vero che paga solo l'assicurazione?

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Nel condominio in cui vivo si è rotta una tubazione dell'impianto fognario che ha causato danni al deposito di mia proprietà al piano interrato.

Siccome abbiamo un assicurazione per questo genere d'incidenti, l'amministratore l'ha prontamente attività.

È venuto a fare un sopralluogo il perito e adesso sto aspettando la quantificazione del danno, o meglio il riconoscimento della mia richiesta che ho fatto stimare dal mio tecnico di fiducia.

L'amministratore mi ha detto che mi spetta quello che verrà liquidato dall'assicurazione e nulla di più. A me pare strano, voi che ne dite?

Da non perdere: Quando l'assicurazione non copre i danni, come comportarsi

Certo, ha ragione il nostro lettore, la risposta è propria bislacca; non sappiamo se preferire pensare che sia stata data per ignoranza o in malafede.

Soffermiamoci sul perché di questa bizzarria.

Partiamo dalle basi; contratto di assicurazione, art. 1882 c.c. che recita:

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il contratto rivale l'assicurato per i danni e nei limiti di quanto pattuito.

Classico esempio nelle polizze stipulate a copertura dei danni derivanti da immobili è l'ipotesi di danno derivante dalle tubature. In questi casi, salvo il caso di esclusione dell'operatività della polizza (es. alcune volte non è coperto il danno causato da vetustà delle tubazioni), l'assicurazione rivale l'assicurato per i danni che la sua cosa ha causato.

Si badi: rivalere l'assicurato non vuole dire eliminare ogni sua responsabilità verso il danneggiato. Può, ad esempio, esistere una franchigia, cioè una esenzione dall'obbligo di pagamento se il danno è contenuto entro una determinata somma. Solitamente, poi, la franchigia è comunque detratta dall'indennizzo riconosciuto per il danno.

Ecco allora dov'è la castroneria detta dall'amministratore del nostro lettore. Se il danno deriva da parti comuni, il fatto che esista o meno una polizza assume la propria rilevanza per il condominio, ma non è determinante per il danneggiato. Per questo la controparte resta sempre la compagine e non certo l'assicurazione.

D'altra parte, se l'assicurazione non dovesse operare per esclusione del danno dalle ipotesi coperte dalla polizza, ovvero perché lo stesso è contenuto dalla franchigia, non risulterebbe strano dover dire al danneggiato: “Spiacente, è vero che ti abbiamo danneggiato, ma siccome la nostra assicurazione non interviene, noi non ti dobbiamo nulla!”.

Purtroppo lo scaricabarile sulle compagne assicurative è sovente utilizzato per evadere dalle proprie responsabilità che restano, invece, intatte anche in presenza di polizze.

Ricordiamo che al condòmino spetta azione diretta esclusivamente verso il condominio e che la domanda di risarcimento del danno deve essere preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita.

Qualora l'assicurazione dovesse riconoscere un indennizzo minore al danno che si ritiene di aver subito, il condòmino può trattenere la somma a titolo di acconto sul maggior dovuto dal responsabile dei danni.

=> Quando l'assicurazione non copre i danni, come comportarsi



Fonte: www.condominioweb.com