Vizi e difformità delle opere, la garanzia contrattuale

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Garanzia biennale nei contratti di appalto:

- che cosa sono i vizi e le difformità delle opere?

- quando opera la garanzia biennale?

- come agire per la contestazione di vizi e difformità?

In questi casi, come sempre quando esiste una specifica norma di riferimento, è utile guardare all'art. 1667 c.c., rubricato Difformità e vizi dell'opera, che recita:

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.

La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

=> I lavori edili in condominio. Difformità, vizi dell'opera e difetti.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Che cosa siano la difformità ed i vizi dell'opera lo ha chiarito brillantemente la dottrina.

Autorevoli autori hanno specificato che per «difformità deve intendersi una discordanza dell'opera dalle prescrizioni contrattuali, mentre i vizi sono la mancanza di modalità o di qualità che, anche se non espressamente pattuiti, devono comunque considerarsi inerenti all'opera secondo le regole dell'arte e la normalità delle cose.» (Caringella – De Marzo, Il contratto, Giuffrè, 2007).

È difforme una stanza realizzata di una metratura inferiore a quella progettata, mentre è viziato il pavimento mal montato e che presenta rigonfiamenti in diverse zone.

=> Costruzione,il termine per la denuncia dei vizi decorre dal momento della loro conoscenza

Manifestatisi tali fenomeni il committente, che non abbia accettato l'opera senza riserve (salvo vizi occulti), ha sessanta giorni di tempo per denunziarli all'appaltatore. La denunzia non è necessaria se questi l'ha riconosciuti o occultati.

L'azione giudiziale, al di là della denunzia, si prescrive se non viene esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera, salvo il diritto del committente di farli valere in via riconvenzionale (di eccezione riconvenzionale, per la precisione), se l'appaltatore chiede il pagamento dell'opera.

Come dire: se non posso più fare nulla, ma tu mi chiedi comunque il denaro per quanto hai fatto, allora in quella sede posso fare valere quanto altrove mi sarebbe precluso.

Qual è il contenuto della garanzia lo specifica l'art. 1668 c.c. che recita:

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Che cosa succede se l'appaltatore ha eseguito un'opera adoperando il materiale fornitogli dal committente?

Come ha affermato che Corte di Cassazione «l'appaltatore risponde dei difetti dell'opera avendo accettato senza riserve i materiali fornitegli dal committente, che presentavano vizi o difformità che egli avrebbe potuto e dovuto conoscere essendo "un tecnico dell'arte" (Cass. n. 10580 del 10.12.1994).» (Cass. 14 gennaio 2010 n. 470).




Fonte: www.condominioweb.com