Delibere condominiali sulle tende da sole, alcune precisazioni

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Quali sono le prerogative dell'assemblea condominiale in merito all'installazione di tende da sole da parte dei condòmini?

La questione va affrontata tendendo conto delle variegate fattispecie che possono porsi all'attenzione degli addetti ai lavori.

Partiamo dal caso in cui nel comune in cui è ubicato l'immobile siano presenti norme generali riguardanti il decoro urbano.

Il riferimento è a provvedimenti amministrativi (es. regolamento polizia locale, ecc.) che disciplino dimensioni colore e materiale delle tende da sole. Ciò può accadere al fine di salvaguardare il particolare pregio di una zona della città.

In tali ipotesi i condòmini non possono fare altro che adeguarsi alle regole locali: nemmeno un regolamento di origine contrattuale potrebbe mettere in discussione quanto stabilito dall'ente locale.

=> Tende da sole: il colore deve essere imposto?

Supponiamo, com'è poi nella buona parte dei casi, che le norme comunali non dettino regole sull'argomento.

Qual è l'ambito di azione dell'assemblea condominiale: non molto ampio, ma comunque più esteso della fattispecie precedente.

Ricordiamo, per chiarezza, che le tende da sole sono quasi sempre agganciate al così detto sottobalcone: nel caso di balcone incassati, dunque, ad una parte di proprietà dello stesso appartamento al quale la tenda servirà.

Nel caso di balconi aggettanti il proprietario del punto di aggancio è quello dell'appartamento sovrastante: in tal caso è a lui che va chiesto il consenso per l'infissione.

In questo contesto s'inserisce l'assemblea condominiale.

Altro elemento fondamentale che va ricordato e sempre tenuto in considerazione è che l'assemblea non può sottoporre ad autorizzazione l'uso da parte dei condòmini dei beni comuni – questi possono liberamente usarli nei limiti di cui all'art. 1102 c.c. – né tanto meno di beni di altri condòmini (il sottobalcone nel caso di balconi incassati).

Il collegio, però, può dettare norme in materia di decoro architettonico, ossia disposizioni cui i condòmini devono adeguarsi. Lo prevede l'art. 1138 del codice civile indicando il contenuto del regolamento condominiale; non v'è ragione per ritenere che tale decisione non possa essere adottata anche con una semplice delibera.

In tal caso, vista l'identità di funzione, secondo lo scrivente, devono essere rispettati i quorum deliberativi richiesti per l'adozione/revisione del regolamento, cioè sempre (tanto in prima quanto in seconda convocazione), delibera adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

Ecco, allora, il primo livello d'intervento dell'assemblea in materia di tende da sole: disciplinare, forme, colori e materiali delle tende, se del caso ponendo differenze tra prospetto principale e secondari. Insomma l'assemblea può fare ciò che più in generale è riconosciuto all'autorità comunale.

Più stringenti ed efficaci le prerogative del collegio nel caso in cui sia stato sottoscritto da tutti i condòmini (al momento dell'acquisto delle unità immobiliari o successivamente) un regolamento, che in questo caso assumerebbe valore contrattuale.

In questi casi lo statuto della compagine può prevedere limitazioni alle facoltà d'uso dei singoli in relazione alle parti comuni ed anche a quelle di proprietà esclusiva. Ad esempio, prevedendo il preventivo assenso all'installazione da parte dell'assemblea.

Fonte: www.condominioweb.com