Data e ora di convocazione dell'assemblea: per l'amministratore quasi nessun limite nella scelta

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A che ora ed in che data possono essere convocate le assemblee condominiali?

Se il regolamento (assembleare o contrattuale è indifferente) non dice nulla in merito a questi elementi, che, è giusto ricordarlo, devono essere contenuti nell’avviso di convocazione a pena d’invalidità della successiva deliberazione (cfr. Cass. n. 4806/05), l’amministratore ha ampia facoltà di scelta.

Fino a che punto si estende questo potere discrezionale del legale rappresentante della compagine? Stando alle pronunce giurisprudenziali ed alle indicazioni dottrinarie sull’argomento, allo stato attuale è possibile affermare che un amministratore può convocare l’assemblea anche il 24 dicembre alle ore 19, oppure il 15 agosto alle 15.

Secondo la dottrina, infatti, “ le assemblee […] possono essere convocate in qualunque giorno dell’anno, si esso feriale che festivo.

Per data s’intende ovviamente dell’anno del mese e del giorno, ma nulla impedisce che siano adottate indicazioni equipollenti e di sufficiente univocità (come ad esempio, date indicate mediante l’utilizzo di una ricorrenza religiosa o civile)” (Lorenzini, Assemblea di condominio e liti giudiziali, Wolters Kluwer Italia, 2008).

Ci si potrebbe domandare: convocare l’assemblea nel giorno di una particolare ricorrenza religiosa è lecito?

La giurisprudenza, nella specie il Tribunale di Roma, chiamata a rispondere al quesito ha dato risposta affermativa.

Si legge in una sentenza del 2009 che “ è da ritenere, invero, che al fine di contemperare le esigenze di tutti gli aventi diritto a partecipare la data della convocazione dell'assemblea può essere sindacata in relazione solo al calendario civile piuttosto che a quello esclusivo di una determinata professione religiosa.

La partecipazione può, inoltre, di regola avvenire anche a mezzo di delegato (art.67, comma 1, disp.att.c.c.), sicchè è agevolato ex lege il concorso alla gestione condominiale anche di quei condòmini che, per impegni professionali, vincoli religiosi od altro, non possano intervenire personalmente” (Trib. Roma 12 maggio 2009 n. 10229).

Insomma per non scontentare nessuno si fa riferimento ad un calendario “laico”, senza guardare eventuali corrispondenze di date significative per le varie confessioni religiose.

Pure con riferimento all’ora di svolgimento non si pongono particolari problemi: a dircelo sempre la giurisprudenza.

Si legge in una sentenza della Corte di Cassazione, datata 22 gennaio 2000, che “ l'amministratore è libero di fissare l'ora di convocazione dell'assemblea e che la convocazione in ora notturna non rende impossibile la partecipazione alla stessa.

Chi, pertanto, diserta l'assemblea condominiale in prima convocazione perché, data l'ora fissata, ritiene che l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione, opera a suo rischio” (Cass. 22 gennaio 2000 n. 697).

Ciò, naturalmente, non vuol dire che siccome si può fare allora sia giusto convocare un’assemblea in date ed orari scomodi per i condomini, anzi molto spesso sono gli stessi comproprietari a fare richieste simili al proprio amministratore.

Per andare a messa o per particolari esigenze di culto? Anche ma soprattutto nelle serata d’inverno per non far coincidere riunioni di condominio con partite di Champions League!

Con la “riforma”, entrerà in gioco il concetto di “giorno solare” ai fini del calcolo della distanza temporale tra prima e seconda convocazione.

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Fonte: www.condominioweb.com