Danneggiamento in condominio, quando non è più reato?

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Il codice penale punisce chi si rende colpevole del reato di danneggiamento.

Senza ombra di dubbio il danneggiamento è un reato che può consumarsi anche in condominio.

Al riguardo è bene distinguere tra danneggiamento di beni comuni e danneggiamento di beni privati nell'ambito di un edificio in condominio.

La differenza, evidentemente, non è da poco: nella prima ipotesi persone offese dal reato sono tutti i condòmini, in quanto comproprietari del bene (salvo il condòmino eventualmente imputato del reato).

Nella seconda ipotesi, il condominio funge semplicemente da sfondo dell'attività criminosa, che vede come persona offesa il proprietario esclusivo del bene danneggiato.

In questo contesto, poi, bisogna valutare la rilevanza penale di determinate condotte alla luce del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili".

Si tratta di un provvedimento normativo che ha disposto una serie di abrogazione di reati. Esso riguarda anche il reato di danneggiamento, previsto e punito dall'art. 635 del codice penale. Quando un danneggiamento in condominio non è più reato?

In merito al quesito è utile dar conto di una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 43944, depositata in cancelleria il 22 settembre 2017 (udienza del 2 febbraio 2017) e che si occupa proprio di un caso di danneggiamento avvenuto nell'ambito di un edificio in condominio.

Il caso: una persona veniva condannata in entrambi i gradi del giudizio di merito per essersi reso colpevole di un episodio di danneggiamento in condominio, fatto consistente nell'avere forzato la porta d'ingresso di un'abitazione, porta posizionata all'interno di un piccolo stabile condominiale.

Quando il danneggiamento è attualmente punibile ai sensi dell'art. 635 c.p. nei casi che ci riguardano? Detta diversamente: quando il danneggiamento in condominio - senza che sia avvenuta violenza alla persona, ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o di un'interruzione di pubblico servizio - assume ancora rilevanza penale?

Al riguardo bisogna guardare al secondo comma dell'art. 635 c.p. che rimandando al sua volta al n. 7 dell'art. 625 c.p. considera penalmente rilevante il danneggiamento perpetrato su cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede».

Nell'ambito di un condominio sono sicuramente tali, tra le altre:

  • le facciate direttamente prospicenti la pubblica via;
  • i muri di confine tra l'edificio e la pubblica via;
  • i cancelli, pedonali e/o carrabili che si inseriscono nei predetti muri;
  • i portoni d'ingresso nelle ipotesi di assenza di recinzione tra essi e la strada pubblica;
  • i portici.

La porta d'ingresso di un'abitazione ubicata nel vano scale all'interno dell'edificio non è tale.

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In questo senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale non è punibile a titolo di danneggiamento «la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione, posta, […], all'interno di un condominio, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi, condizione non riscontrabile quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato, la quale si presume garantita dal controllo del proprietario o, comunque, dalle sue caratteristiche intrinseche, preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi (cfr. Cass., sez. II, 11.10.2016, n. 44953, rv. 268318)» (Cass. 2 febbraio - 22 settembre 2017 n. 43944).

Il caso esaminato riguardava una condanna che è stata annullata per intervenuta modificazione della fattispecie punibile con una nuova che non prevede più tale fatto alla stregua di un reato (art.2, secondo comma, c.p.).

In buona sostanza commettere un atto di danneggiamento in condominio assume rilevanza penale solamente se la cosa è esposta alla pubblica fede. Ciò non toglie chiaramente che l'atto illecito che non abbia queste caratteristiche non resti punibile a livello civile, mediante un'ordinaria azione di risarcimento del danno.

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