Che cos'è l'attività edilizia libera?

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Si sente spesso fare riferimento all'attività edilizia libera: che cos'è?

Quali lavori sono compresi in questo ambito?

Quali le differenze con altri interventi edilizi?

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – altrimenti noto come testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – disciplina i titoli abilitativi necessari per gli interventi di natura edilizia sugli edifici, nonché sugli impianti a loro servizio.

In particolare a disciplinare l'attività edilizia libera è l'art. 6 del testo unico.

Partiamo dalla definizione: con la locuzione attività edilizia libera s'intende fare riferimento a quegli interventi edili che non necessitano di alcuna comunicazione/abilitazione all'ente comunale.

Chi intende eseguire determinati lavori rientranti in quest'ambito può farli eseguire, come si suole dire, da un giorno all'altro, senza cioè interessarne il Comune.

=> La modifica delle tramezzature interne di un appartamento è una attività di edilizia libera

Quali sono i lavori che non necessitano di alcuna comunicazione? Ad individuarli è l'art. 6 del succitato d.p.r. n. 380/01. Essi sono:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria riguardanti riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  2. gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  3. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  4. i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  5. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

La differenza sostanziale rispetto agli interventi che necessitano di abilitazioni o comunicazioni sta nella particolare semplicità e/o rilevanza sociale degli stessi.

Nell'elencarli, la norma fa salvo il rispetto delle altre normative di settore, quali ad esempio quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Detta diversamente: il fatto che l'attività edilizia non necessiti di comunicazioni/abilitazioni non sta a significare che nell'affidamento dell'incarico all'impresa non si debbano rispettare le norme dettate dal d.lgs n. 81/08 (es. consegna al committente del DURC, ecc.).

Facciamo un esempio: Tizio ha deciso di ripitturare le pareti interne della propria abitazione.

Egli potrà rivolgersi all'impresa prescelta e concordare l'inizio dei lavori senza dover comunicare nulla all'amministrazione comunale. È bene comunque fare presente che oltre alle norme di settore come quelle appena succitate l'art. 6 del d.p.r. fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Ciò vuol dire che prima d'iniziare i lavori che si ritiene ricadano nell'ambito dell'attività edilizia libera è bene consultare l'ufficio tecnico comunale. Lo stesso discorso vale, chiaramente, anche per attività che si ritiene siano soggette a comunicazione.

Molti comuni prevedono comunque la possibilità di inviare una comunicazione facoltativa.




Fonte: www.condominioweb.com