Poteri limitati alla assemblea che intende sopprimere l'appalto di pulizia delle scale condominiali

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La vicenda. Una condomina impugna la delibera con cui era stato revocato l'incarico di pulizia delle scale a una ditta esterna dal momento che, secondo quanto riferito in maniera informale dall'amministratore, alcuni proprietari si erano resi disponibili a garantire il servizio in forma gratuita e senza obbligo di turnazione.

In particolare, la condomina rileva che il verbale si limitava a stabilire la cessazione dell'appaltosenza alcuna regolamentazione del servizio in “autogestione”, e che, in ogni caso, l'attività eseguita in economia da un lato non garantiva l'ottimale conservazione del fabbricato, dall'altro lato esponeva il Condominio a profili di responsabilità civilenel caso di infortunio dei volontari.

Si costituiva in giudizio il Condominio eccependo la decadenza dell'impugnativa perché promossa oltre i trenta giorni dalla consegna del verbale, avvenuta mediante l'immissione nella cassetta postale come deliberato dalla stessa assemblea; che il servizio di pulizia non era stato soppresso bensì semplicemente affidato ai condomini volontari, dal che tale modifica era stata deliberata nel rispetto delle maggioranze ex artt. 1135, comma 6, e 1120 c.c.; che le spese inerenti la conservazione della cosa comune potevano essere ripartite secondo criteri diversi con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c.

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La sentenza. Il Tribunale accoglie le doglianze attoree, dichiarando nulla la delibera (Trib. Padova n. 941/2016).

Preliminarmente, per quanto concerne la tardività dell'impugnazione, il Giudice osserva che è legittima una delibera con cui si prevede che la documentazione condominiale possa essere consegnata dall'amministratore tramite il semplice inserimento nelle cassette postali.Al tempo stesso,l'onere probatorio della “notifica” con tale peculiare modalità è in capo al Condominio,e non risulta essere stato assolto nel caso di specie: “La ricezione del verbale di assemblea condominiale con tali modalità ben può essere provata anche in via presuntiva e con testimoni che confermino il tempestivo inserimento di copia del verbale nella cassetta delle lettere del condomino, ma la prova del tempestivo inserimento in cassetta postale doveva essere fornita dal condominio convenuto.




Fonte: www.condominioweb.com