La mancata restituzione del canone al comproprietario dell'immobile non costituisce appropriazione indebita

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L'importo della locazione non costituisce un "frutto" dell'immobile, pertanto ne deriva l'obbligo del comproprietario di versarne parte al contitolare. Tuttavia la mancanza di vincolo fiduciario tra le parti, in caso di mancata restituzione del canone, non determina appropriazione indebita.

“In tema di appropriazione indebita, in caso di mancato versamento al contitolare di quote di somme incassate personalmente (canoni di locazione), l'inadempimento dell'obbligo non determina l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'articolo 646 c.p., poiché' non vi è alcuna violazione del vincolo fiduciario.

Ne deriva affermare che il denaro può essere oggetto di interversione nel possesso, e conseguente appropriazione indebita solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario, ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l'utilizzo personale da parte dell'agente; solo ove il mandatario violi quindi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può integrarsi una condotta di appropriazione indebita”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale n. 50672 del 7 novembre 2017 in materia di appropriazione indebita.

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La vicenda. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava l'assoluzione di Tizia imputata del delitto di appropriazione indebita, ritenendo che la stessa, quale contitolare di un immobile, avendo incassato l'intero corrispettivo della locazione senza versarne alcuna parte alla comproprietaria Caia non avesse posto in essere una condotta punibile ex articolo 646 c.p.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Taranto e la parte civile; il primo deduceva la violazione di legge e il vizio della motivazione perché l'imputata aveva acquisito il possesso esclusivo dell'immobile e percepito indebitamente l'intero canone di locazione così consumando il contestato delitto agendo all'insaputa della comproprietaria parte civile.

Quest'ultima, invece, lamentava la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), posto che l'imputata aveva agito quale unica proprietaria e possessore dell'immobile compiendo un atto di spoglio, accertato anche in sede civile come verificato nel relativo procedimento, travalicando i limiti del compossesso tramutato in possesso esclusivo così commettendo il contestato delitto di appropriazione indebita, peraltro protratto anche a seguito della condotta di mancato versamento delle somme dovute alla parte civile.

Aspetti sul reato di appropriazione indebita nel condominio. La fattispecie di reato è disciplinata dall'articolo 646 codice penale, a mente del quale “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032”. Presupposto della fattispecie criminosa de qua, che vale a distinguerla da quella del reato di furto, è la situazione di possesso della cosa altrui, sorto in base a qualsiasi titolo, purché non idoneo al trasferimento della proprietà.

Il delitto si intende consumato con il compimento della condotta appropriativa, ovvero quando il soggetto si comporta uti dominus verso la cosa della quale ha disponibilità per qualsivoglia motivo.

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Il ragionamento della Corte di Cassazione Penale. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la specifica indicazione del denaro, contenuta nell'articolo 646 c.p., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà.

Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove cio' avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita (Cass. Pen. Sez. 2, n. 4584 del 25/10/1972).

Premesso quanto esposto, secondo i giudici di legittimità nel caso in cui si sia in presenza del mancato versamento al contitolare di quote di somme incassate personalmentel'inadempimento dell'obbligo non determina l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'articolo 646 c.p., poiché' non vi è alcuna violazione del vincolo fiduciario. Difatti, nella vicenda in esame, pur a fronte della sicura illegittimità della condotta di Tizia, la quale incamerava l'intero importo della locazione senza versare la quota dovuta alla comproprietaria dello stesso immobile, non avendo quest'ultima mai sottoscritto il contratto ne' incaricato l'imputata di ritirare la propria quota di denaro con obbligo di successivo versamento ad essa parte civile, il delitto di appropriazione indebita non può configurarsi.

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Altro precedente in tema di Mutuo. Un precedente analogo al principio esposto risulta già affermato dalla Corte di legittimità in tema di mutuo essendosi stabilito che ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito (Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 24857 dep. 18/05/2017).

In conclusione, in virtù di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione penale con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso. Per l'effetto è stata confermata l'assoluzione di Tizia.




Fonte: www.condominioweb.com