La mancata esibizione delle documentazione di spesa rendono annullabile la delibera condominiale di approvazione del consuntivo ed il relativo riparto di gestione

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La mancata esibizione delle documentazione di spesa e delle relative bollette di pagamento rendono annullabile la delibera condominiale di approvazione del consuntivo ed il relativo riparto di gestione.La mancata disponibilità della documentazione, in sede di votazione del consuntivo, rende invalida la deliberazione adottata, anche se l'amministratore non ha l'obbligo di allegarla al rendiconto, essendo solo tenuto a metterla a disposizione del condomino che gliene faccia richiesta.

Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli sentenza n. 8259 del 18 luglio 2017, ha accolto l'impugnazione proposta da una condomina contro la deliberadi approvazionedel bilancio consultivo.

La condomina, che non aveva partecipato a quella assemblea, si era rivolta al giudice dopo aver ricevuto, insieme alla copia della delibera stessa, un sollecito di pagamento di circa 6.800 euro per quote condominiali a suo carico e annessa minaccia di azione legale in caso di mancato pagamento da parte dell'avvocato nominato dal Condominio a recuperare le morosità.

In realtà, la condomina sosteneva di non sapere come si fosse formato quel suo preteso debito e se davvero era obbligato a pagarlo, in tutto o in parte. Nel consultivo che le era stato notificato non era allegata alcuna documentazione giustificativa del debito.

Documentazione che, peraltro, la condomina aveva invano richiesto all'amministratore, il quale non l'aveva prodotta neppure al consulente tecnico nominato dal giudice.

Il tribunale partenopeo sottolinea il dovere dell'amministratore di esporre e documentare la verità ed entità dei costi sostenuti e la verità ed entità del riparto eseguito. Dopo aver provato l'esistenza e l'ammontare del debito, l'amministratore avrebbe dovuto inoltre provare di avere emesso corrispondenti bollette di pagamento rimaste inevase, così dagiustificare il mandato ad un avvocato per il recupero.

Solo a questo punto la condomina avrebbe avuto poi l'onere di provare di averle pagate e di non essere morosa.

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Fonte: www.condominioweb.com