Sentenze su operazioni catastali immediatamente esecutive e non.

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Novità su esecutività delle sentenze tributarie

Importanti modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156 del 2015 al D.Lgs. n. 546 del 1992, che disciplina il processo tributario, hanno aperto la strada alla immediata esecutività delle sentenze non definitive favorevoli al contribuente anche in campo tributario.

Noi qui ci occuperemo in particolare di una categoria specifica di sentenze, cioè di quelle sentenze che decidono su ricorsi proposti contro atti relativi alle operazioni catastali.

In tal caso l'esecutività comporta l'aggiornamento dei dati catastali; dunque, è facile immaginare l'importanza che le modifiche normative hanno ed avranno nella vita del contribuente-ricorrente: perchè ci sia l'adeguamento dei dati catastali non si deve infatti più aspettare il passaggio in giudicato, ma è sufficiente che sia emessa la sentenza (anche se questa sarà poi ad es. impugnata dall'ente); naturalmente, la novità è vantaggiosa e rilevante per i casi di sentenze favorevoli al contribuente: ricorre al giudice tributario diventa un po' meno sconveniente, diciamo così, e inoltre si riduce la discriminazione tra contribuente ed ente impositore.

Sentenze su atti relativi a operazioni catastali

Precisamente, si tratta delle sentenze che decidono su ricorsi che corrispondono alla definizione offerta dall'art. 2, co.2, D.Lgs. n. 546/1992 e cioè riguardanti, testualmente, le "controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale."

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Esecutività dopo il passaggio in giudicato

Per tali sentenze fino a poco tempo fa, l'esecutività era subordinata al passaggio in giudicato.

Lo stabiliva l'art. 69-bis, D.Lgs. n. 546/1992 (inserito dal D.L. n. 16/2012), secondo cui l'aggiornamento dei dati castastali stabiliti nella sentenza poteva avvenire solo, appunto, con il passaggio in giudicato, cioè al momento in cui la sentenza diveniva definitiva.

Il passaggio in giudicato si verifica allorchè sono stati proposti (e decisi) i mezzi di impugnazione ordinari previsti dalla legge, oppure perchè detti mezzi non sono stati proprosti nei termini di legge.

L'art. 69-bis è stato abrogato con decorrenza dal 1 giugno 2016 (dal D.Lgs. n. 156/2015).

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Immediata esecutività delle sentenze su operazioni catastali

Contemporaneamente (sempre ad opera del D.Lgs. n. 156/2015) è stato sostituito l'art. 69 secondo cui, oggi, per quanto qui interessa, sono immediatamente esecutive le sentenze emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali di cui all'art. 2, co.2, D.Lgs. n. 546/1992 suindicate (co.1, primo periodo).

Tale norma è in vigore dall' 1 giugno 2016.

Circolare Agenzia Entrate n. 38 del 2015

Nella circolare n. 38 del 2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi sui procedimenti in corso all'entrata in vigore delle nuove norme e specificato che esse sui applicano alle sentenze depositate dopo l'1 giugno 2016.

Le sentenze depositate prima dell' 1 giugno 2016 dunque non sono immediatamente esecutive; vanno però annotate, secondo quanto disposto dall'art. 12, co.4 del D.L. 16 del 2012 (e successivo provvedimento del 17 luglio 2012 del Direttore dell'Agenzia del Territorio).

Si rimanda alla lettura integrale degli atti normativi.




Fonte: www.condominioweb.com