Decreto di nomina di amministratore giudiziario. Inammissibile il ricorso per Cassazione nei confronti del provvedimento che decide sul reclamo

Inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento che decide sul reclamo contro il decreto di nomina di amministratore giudiziario.

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E' inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del provvedimento, pronunciato in sede di volontaria giurisdizione, con il quale la Corte d'appello decide sul reclamo proposto contro il decreto del tribunale di nomina di amministratore giudiziario di condominio ai sensi dell'art. 1129 primo comma, cod. civ., trattandosi di atto inidoneo alla formazione del giudicato e non destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo perché modificabile e revocabile in ogni tempo anche con efficacia "ex tunc". Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27165 del 16 novembre 2017 in materia di revoca giudiziaria dell'amministratore.

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La vicenda. Tizio aveva richiesto con ricorso ex articolo 1129 c.c., comma 1, la nomina di un amministratore giudiziario per il Condominio del quale è condomino, in quanto composto da più di otto condomini (venti, in particolare), ed aveva domandato anche di porre le spese della procedura a carico di Caio, amministratore del complesso, che si era rifiutato di convocare l'assemblea per provvedere alla nomina stessa.

Il ricorrente aveva dedotto che il proprio condominio fosse parte (insieme ad altri due condominii) di un unico più ampio complesso, costituente un supercondominio.

La Corte d'Appello di Roma ha tuttavia replicato che si trattasse di un unico condominio, di talché il reclamante avrebbe dovuto dapprima procedere allo scioglimento dello stesso e poi alla costituzione di un nuovo condominio della sola palazzina.

Pertanto, la Corte di Appello ha rigettato il reclamo avverso il decreto contro il Tribunale di Roma. Per i motivi esposti, il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione.

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Alcuni precedenti giurisprudenziali sull'esclusione della revoca. In tema di condominio, al fine di ottenere una pronuncia giudiziale di revoca dell'amministratore, deve essere a questo addebitato un fatto tale da giustificare la risoluzione immediata del rapporto di mandato, anche a prescindere dall'inquadramento della condotta nell'elenco esemplificativo fornito dal legislatore della riforma l. 220/2012.

Ne consegue che, anche solo in presenza di una delle ipotesi di gravi irregolarità previste dall'art. 1129 c.c., la revoca dell'amministratore non scatta automaticamente, ma può essere disposta dal giudice solo se venga ravvisato in concreto un comportamento contrario ai doveri imposti dalla legge (Tribunale di Treviso con la pronuncia del 21 aprile 2016).

Difatti, sul punto in esame, l'orientamento è preciso nell'evidenziare che a fronte delle presunte gravi irregolarità commesse dall'amministratore, i condomini prima di adire l'autorità giudiziaria, devono prima chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore; sicché, solo in caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, i condomini possono adire il giudice (In tal senso Tribunale di Avellino con il decreto del 22 marzo 2016).

Infine, la pronuncia del Trib. di Modena che con il decreto del 14 dicembre 2016 in merito alla revoca giudiziale dell'amministratore ha evidenziato in assenza di impugnazione e di accertata illegittimità del deliberato assembleare, non può essere posto a carico dell'amministratore, obbligato a dare esecuzione alla volontà assembleare, come comportamento generatore di responsabilità l'avere dato esecuzione alla volontà della maggioranza assembleare.

Il ragionamento della Corte di Cassazione. A parere dei giudici di legittimità,è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di nomina dell'amministratore di condominio, previsto dall'articolo 1129 c.c., comma 1, attesa la carenza di attitudine al giudicato di quest'ultimo, non essendo diretto a risolvere un conflitto di interessi ma solo ad assicurare al condominio l'esistenza dell'organo necessario per l'espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge.

La mancanza di decisorietà del decreto non viene meno neppure in ragione della dedotta violazione di norme strumentali preordinate alla sua emissione, in quanto il carattere non definitivo di esso si estende necessariamente alla definizione di ogni questione inerente al procedimento nel quale viene reso.

Tale ricorso è invece ammissibile esclusivamente avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, e pertanto dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (in tal senso Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516; Cass. Sez. 2, 11/04/2002, n. 5194; Cass. Sez. 2, 21/02/2001, n. 2517; Cass. Sez. 2, 13/11/1996, n. 9942).

Di conseguenza, secondo l'ordinanza in commento, esulano dall'ambito del procedimento di nomina giudiziale dell'amministratorele questioni inerenti all'eventuale esistenza di conflitti, sia all'interno del condominio, da parte di quei condomini che ritengano che l'amministratore sia stato già eletto, sia all'esterno, da parte di chi sostenga di essere stato investito validamente dell'ufficio di amministratore, in quanto tali conflitti devono risolversi nell'appropriata sede assembleare, e lo strumento di tutela è quello giurisdizionale, secondo le regole ordinarie poste dall'articolo 1137 c.c..

Infine, secondo il ragionamento espresso dagli ermellini, non possono essere oggetto del procedimento di nomina giudiziale ex articolo 1129 c.c. le irregolarità gestionali che si attribuiscano all'amministratore in carica. Sono infine prive di ogni inerenza decisoria rispetto al proprium del procedimento ex articolo 1129 c.c., comma 1, le questioni preliminari circa la configurabilità di un unico condominio, o di condomini separati ed autonomi seppur aventi parti comuni, sul modello attualmente contemplato dall'articolo 1117 bis c.c. e articolo 67 disp. att. c.c., commi 3 e 4 trattandosi all'evidenza di questioni da risolvere in un giudizio contenzioso che veda quali legittimi contraddittori i comproprietari del bene.

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In conclusione, in virtù di tutto quanto innanzi esposto, con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso; per l'effetto, ha confermato il precedente provvedimento.




Fonte: www.condominioweb.com