Valida la delibera se il verbale è redatto a mano?

Considerazioni in ordine alla legittimità dei verbali di svolgimento delle assemblee condominiali redatti manualmente

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Il fatto. Alcuni condòmini di un consorzio impugnano la delibera dell'assemblea condominiale svoltasi nell'agosto del 2011, deducendo l'illegittimità della stessa sostenendo che il verbale scritto a mano è incomprensibile e che il foglio excel allegato, che identifica i condomini ed i relativi millesimi di proprietà rappresentati, non è stato redatto contestualmente allo svolgimento dell'assemblea e, pertanto, non essendo state osservate le prescrizioni di forma previste per la redazione del verbale,hanno denunciato la nullità della relativa delibera.

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La sentenza. La sentenza del Tribunale di Lecce, che ha affrontato la vicenda, ha respinto i motivi di impugnazione appena menzionati effettuando alcune interessanti precisazioni in ordine alla legittimità dei verbali di svolgimento delle assemblee condominiali redatti manualmente, ed alla stampa successiva rispetto al giorno di svolgimento dell'assemblea di un allegato foglio excel del medesimo verbale. (Tribunale di Lecce, 20.6.2017 n. 2596).

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Per quanto concerne l'illegittimità del verbale redatto a mano. Osserva a tal proposito il Giudicante che l'articolo 1136 del codice civile, applicabile ratione temporis, imponeva solo di verbalizzare le deliberazioni dell'assemblea e non le riunioni.

Dopo tale precisazione la pronuncia si riporta ai principi in materia già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "Il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che neppur infici l'adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell'assemblea allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente intervenuti" (Cass. civ., sez. II, 31.3.2015, n.6552).

Nel caso di specie, la presunta illegittimità del verbale redatto a mano e la sua mancanza di chiarezza non è stata dimostrata dai ricorrenti, risultando invece dal testo dello stesso, allegato da entrambe le parti, la chiara elencazione degli argomenti trattati dall'assemblea, fra l'altro durata diverse ore, nonché l'elenco di coloro che hanno votato e del quorum che è stato raggiunto.

Alla luce di tale circostanza, precisa il giudice di merito leccese, il fatto che il verbale sia stato redatto manualmente, ma in modo chiaro e preciso, non può in alcun modo inficiarne la validità della delibera.

In merito alla stampa del foglio excel, contenente l'elenco dei condomini intervenuti ed i millesimi rappresentati, in un momento successivo allo svolgimento dell'assemblea, i ricorrenti sostengono genericamente che in tale contesto sarebbero stato modificato il verbale ed il numero dei condòmini intervenuti ed i millesimi di proprietà rappresentati, ma a tal riguardo la sentenza si riporta al principio sintetizzato dalla giurisprudenza di legittimità appena citata che, ribadiamo, riconosce la legittimità delle correzioni del verbale intercorse dopo la conclusione dell'assemblea "…. allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente intervenuti".

Alla luce di tale precisazione, appare verosimile secondo il Giudicante la ricostruzione del condominio secondo cui la correzione successiva del verbale dell'assemblea è addebitabile al protrarsi per diverse ore (un'intera nottata) della durata dell'assemblea, ad alla necessità di integrare il verbale per dare atto dell'intervento successivo di ulteriori condòmini.

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Tale assunto, inoltre, trova conferma nel fatto che durante lo svolgimento del giudizio le dichiarazioni testimoniali hanno chiarito che il giorno dell'assemblea, il presidente curava personalmente la redazione un elenco delle presenze nonché la votazione espressa da ogni intervenuto in merito a ciascun argomento all'ordine del giorno in tempo reale, e tale elenco risultava personalmente sottoscritto da ogni intervenuto.

La raccolta di tali dati inseriti in un foglio excel del computer da parte del presidente non può essere disconosciuta dai ricorrenti in ragione dell'assenza di una stampante che avrebbe permesso la contestuale riproduzione cartacea di tale documento.

Alla luce di tali circostanze i ricorrenti, a parere del giudice di merito, nel sostenere l'illegittimità della delibera adottata dal condominio avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di incongruenze ed errori fra l'elenco di condomini partecipanti all'assemblea ed i millesimi rappresentati ed i dati contenuti nel foglio excel.

Non essendo stato contestato alcunché a tal riguardo, la semplice stampa del foglio excel allegato al verbale, in un momento successivo allo svolgimento dell'assemblea, è evidente che non costituisce motivo idoneo per dichiarare illegittima la relativa delibera adottata dal condominio convenuto.

A tal proposito la sentenza ha definitivamente stabilito che per contestare la correttezza dei dati contenuti dal foglio excel allegato al verbale dell'assemblea, stampato solo in un momento successivo al suo svolgimento, e per dimostrare in modo incontestabile l'illegittimità della delibera adottata dal condominio: i ricorrenti avrebbero dovuto semplicemente dimostrare l'esistenza di errori e di discrepanze fra l'elenco dei presenti sottoscritto dai singoli condomini il giorno dell'assemblea e quello invece risultante dal foglio excel.

Pertanto non essendo stata contestata una differenza fra l'elenco dei condomini intervenuti, sottoscritto personalmente da ognuno di essi il giorno dell'assemblea, e l'elenco dei condomini risultanti dal foglio excel stampato successivamente, il Tribunale di Lecce conclude il giudizio dichiarando la piena legittimità della delibera adottata dal condominio, non lasciando spazio ad alcun dubbio, in assenza di prova contraria, in merito alla piena legittimità di una delibera adottata con il voto favorevole dei condomini, e dei corrispondenti millesimi di proprietà rappresentati, elencati in un allegato foglio excel stampato successivamente al giorno di svolgimento dell'assemblea.

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Sentenza inedita
 Scarica Tribunale di Lecce, del 20.6.2017 n. 2596

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