Appartamento chiuso e quota fissa acqua, perché è dovuta

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ono proprietario di un appartamento in condominio, ma per svariate ragioni questo non è abitato da nessuno.

Quando arrivano le fatture per il consumo dell'acqua l'amministratore mi manda la richiesta di pagamento. La ripartizione che allega alla richiesta, in effetti, indica consumi pari a zero, ma mi viene comunque richiesto il pagamento di una somma che lui dice essere dovuta a titolo di quota fissa.

Ma se l'acqua si paga a consumo ed il mio appartamento è chiuso ed inutilizzato, che senso ha che io debba pagare la quota fissa?

Questa la domanda che ci giunge da un nostro lettore. Qui di seguito vedremo qual è il senso della corretta richiesta del suo amministratore.

Che cos'è la quota fissa?

Partiamo dalla definizione di quota fissa che possiamo desumere dalle indicazioni fornite dall'Ageesi (acronimo di Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico).

La quota fissa indicata in bolletta è una componente del costo del servizio che si paga a prescindere dal consumo e la cui funzione è quella di coprire una parte dei costi fissi che il gestore sostiene ai fini della erogazione del servizio. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato.

Così, ad esempio, se la quota fissa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (se l'utenza è raggiunta da tutti e tre i servizi esiste una quota fissa per ciascuno di essi) è pari ad X euro per anno e le fatture che il gestore emette annualmente sono quattro, ogni trimestre verrà addebitata una quota fissa pari ad ¼ di X euro.

=> Vi siete mai chiesti come si ripartisce la bolletta dell'acqua quando mancano i contatori individuali?

La misura della quota fissa è calcolata da ogni gestore in ragione dei costi suindicati e comunque secondo le regole dettate dalle Autorità competenti in materia.

La quota fissa, quindi, si paga perché esiste un contratto con il fornitore del servizio idrico-fognario. Proprio per la natura di corrispettivo di un servizio, la Corte di Cassazione, in più occasioni (si veda ad es. Cass. 14 dicembre 2015 n. 25112), ha dichiarato illegittimo l'inserimento in fattura delle quote di depurazione ove l'utenza non sia raggiunta da questo servizio.

È giusto, pertanto, che anche il condomino che non abita o comunque non utilizza mediante terzi (Es. locazione) la propria unità immobiliare sia tenuto a corrispondere la propria parte di quota fissa, a condizione chiaramente che la sua abitazione sia servita dall'impianto idrico condominiale.

Ciò vuol dire, ad esempio, che i proprietari di box e cantine estranei al servizio non devono essere considerate nella ripartizione del suddetto costo.

=> Come ripartire le spese d'acqua in condominio senza errori

Ripartizione della quota fissa

Come ripartire la quota fissa tra tutti i condòmini? Nota dolente questa, rispetto alla quale è inutile negarlo, molto fanno le prassi locali. Eppure una indicazione di legge, sia pur non espressamente dettata per questo costo esiste e va applicata.

Il riferimento è all'art. 1123, primo comma, c.c. a mente del quale le spese per i servizi resi nell'interesse comune, salvo diversa convenzione (leggasi accordo tra tutti i condòmini), devono essere ripartite secondo i millesimi di proprietà.

Non è raro imbattersi in spese per quote fisse ripartite in parti uguali. Tale modalità è sicuramente legittima in presenza di una espressa convenzione in tal senso.

Qualche dubbio nel caso di accordi di fatto, ma non per quel filone interpretativo che riconosce forza vincolante ai così detti fatti concludenti, ossia alla reiterato ed incontestato pagamento secondo quella modalità di ripartizione.



Fonte http://www.condominioweb.com/il-proprietario-di-un-appartamento-chiuso-paga-lacqua.13992#ixzz4miLIawe5 
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