Danni da alluvione. Chi non partecipa alla mediazione rischia la condanna alle spese anche se non perde la causa

Mediazione. L'inottemperanza all'invito può determinare la condanna delle spese anche se la parte è vittoriosa

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La vicenda. Tizio e Caio, proprietari di alcuni immobili e garage, citavano in giudizio il Comune di Roma chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'alluvione del 2008. Secondo gli attori, le cause dei danni andavano imputate al Comune convenuto poiché derivavano dalla insufficienza del sistema fognario (acque nere) nonché dalla sua errata o insufficiente manutenzione nonché, quanto alle acque chiare, dalla parziale occlusione dei sistemi di captazione delle acque, essendo il collettore fognario comunale esistente insufficiente a regimentare le acque meteoriche.

Costituendosi in giudizio, il Comune di Roma contestava ogni addebito, facendo riferimento al caso fortuito, tale dovendosi ritenere la grande quantità di piogge abbattutasi sul territorio comunale nel dicembre 2008 e comunque chiedendo di poter chiamare in causa la società Gamma deputata alla gestione e manutenzione delle fognature. Quest'ultima manifestava la sua estraneità ai fatti per cui è causa.

La mediazione delegata e la mancata partecipazione. Quando il giudice invita le parti ad avviare una mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010, si tratta non più di un semplice invito, bensì di un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, un preventivo vaglio, l'esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l'ha disposto.

Per tali ragioni le parti devono partecipare personalmente in mediazione e superare il primo incontro informativo.

La violazione ingiustificata dell'invito del giudice, oltre ad incidere sulla procedibilità della domanda, può costituire il presupposto per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 del codice di rito.

Il fallimento della mediazione. Nella vicenda in esame, il Giudice disponeva consulenza tecnica diretta ad appurare le cause degli allagamenti e le circostanze di luogo, tempo e modo in cui gli stessi si erano verificati.

All'esito del deposito della relazione peritale dei consulenti nominati disponeva con ordinanza un percorso di mediazione demandata "guidata", vale a dire con indicazioni motivazionali del Giudice, utili spunti per meglio orientare e indirizzare la discussione fra le parti con l'ausilio del mediatore.

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Fonte: www.condominioweb.com