Ripartizione delle spese per la cartella esattoriale condominiale

Come ripartire le spese di una cartella esattoriale

Tag: condominio , spese , cartella , esattoriale , pagamento , amministratore

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«In un condominio nel quale sono proprietario di un appartamento, l'amministratore ci ha informato che è arrivata una cartella esattoriale per vecchie imposte sulla spazzatura relative all'alloggio del portiere.

Abbiamo fatto delle verifiche ed effettivamente è vero: il precedente amministratore, cessato il rapporto con il portiere aveva semplicemente volturato l'utenza senza chiedere una chiusura come avevamo deliberato dato che avremo chiuso l'appartamento e staccato tutte le utenze fino alla vendita.

Adesso c'è da pagare, poi forse ci rifaremo sul nostro ex amministratore per i danni, ma intanto è sorto il dubbio: come ripartire queste spese?

=> Quando può ritenersi valida la notifica effettuata al portiere condominiale?

In parti uguali, come dice qualcuno o secondo i millesimi di proprietà?

E chi ha comprato recentemente deve pagare in vece del vecchio proprietario e poi rivalersi su di lui?

Grazie mitici, continuate così!»

Molti, anzi troppo gentile il nostro lettore, perfino lusinghiero, ma come si suole dire incassiamo ed andiamo avanti.

Partiamo dall'annosa e vexata quaestio delle ripartizioni delle spese condominiali in parti uguali.

Il tormento, in verità, riguarda per lo più qualche frequentatore di forum ed ostinato studioso della materia che, in ragione di qualche sparuta sentenza, ritiene che alcune spese condominiali debbano essere suddivise per legge in parti uguali.

=> Gli aspetti procedurali che possono insorgere nelle controversie tra condòmini e condominio

No, non è così! La legge non prevede in alcuna norma la ripartizione paritaria, né in tal senso può essere interpretato il secondo comma dell'art. 1123 c.c. («Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.») che invece dice l'esatto contrario.

Se le cose - come ad esempio ascensori e lastrici solari ad uso esclusivo (artt. 1124 e 1126 c.c.) - non servono i condòmini in misura differente, le spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, nonché quelle per le innovazioni devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà, salvo differente convenzione (art. 1123, primo comma, c.c.).

Tale differente convenzione è rappresentata da un accordo tra tutti i condòmini, ovvero da una clausola contenuta nel regolamento contrattuale.

Le spese per cartelle esattoriali o richieste di pagamento di Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia), ovvero ancora le riscossioni in proprio praticate da alcuni comuni, altro non sono che costi connessi latu sensu a prestazioni e servizi resi nell'interesse comune.

Tali somme, non v'è dubbio per lo scrivente, debbono essere ripartite tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà.

Chi paga nel caso di passaggio di consegne tra vecchio e nuovo proprietario?

Dipende dall'anno di riferimento del debito. Se si tratta di contributi (tasse) relative all'anno precedente ed a quello nel corso del quale è avvenuta la vendita, verso il condominio opera la solidarietà tra cedente e cessionario, di cui all'art. 63, quarto comma, disp. att. c.c., salvo regresso del secondo verso il primo per quanto a lui non imputabile.




Fonte: www.condominioweb.com