Ripartizione spese condominiali videosorveglianza

La spesa per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza va ripartita tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà.

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«Nel condominio in cui vivo abbiamo deliberato l'installazione dell'impianto di videosorveglianza.

Nell'assemblea convocata per scegliere tra i preventivi ed i relativi piani di ripartizione è sorta una discussione: secondo me la spesa dev'essere ripartita in base ai millesimi, mentre molti miei vicini hanno preteso dall'amministratore la suddivisione in parti uguali.

La ragione di questa richiesta sta nel fatto che tutti fruiremo del servizio in egual misura: chi è nel giusto? Io oppure loro?»

=> La videosorveglianza della parti private e parti comuni nel condominio.

Questa la domanda del nostro lettore in merito al criterio di ripartizione delle spese da applicare in relazione alla installazione di un impianto di videosorveglianza.

Partiamo, per completezza, dai quorum deliberativi necessari per assumere una simile decisione.

Al riguardo bisogna guardare all'art. 1122-ter c.c. rubricato, Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, che recita:

Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.

Ciò vuol dire che qualunque sia l'assemblea (cioè in prima o seconda convocazione) per la deliberazione in merito alla videosorveglianza è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione ed almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

La norma è stata introdotta nel codice civile dalla legge n. 220 del 2012 ed ha spazzato via l'incertezza che aveva portato ad affermare che tali decisioni potessero essere assunte con il voto di tutti i condòmini.

Rispetto a questo genere d'installazioni - già prima della novella legislativa afferente alle maggioranze - il Garante per la protezione dei dati personali con un proprio provvedimento del 29 aprile del 2004 aveva individuato i principi cui le installazioni in esame dovessero uniformarsi, cioè:

  • principio di liceità;
  • principio di necessità;
  • principio di proporzionalità;
  • principio di finalità;
  • principio della informativa.

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1003482

Ciò chiarito arriviamo agli aspetti concernenti i costi per la installazione e - come si suole dire, giacché ci siamo - della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza.

Al riguardo, in assenza di specifiche indicazioni legislative (come avviene ad esempio per i costi della revisione contabile, art. 1130-bis c.c.), bisogna guadare ai principi generali che reggono la materia, ossia in particolare all'art. 1123, primo comma, c.c. che recita:

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Nessun riferimento a un criterio di ripartizione paritario.

Questo è molto ricorrente nella prassi quotidiana (pensiamo ai costi per le spese postali o alle riparazioni di antenne e di citofoni), ma non essendo previsto dalla legge è legittimo solamente ove stabilito con il consenso di tutti i condòmini ovvero da essi accettato ove si riconosca valore cogente ai così detti facta concludentia.

Insomma la spesa per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza va ripartita tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà, salvo differente convenzione (ossia accordo tra tutti i condòmini).

=> Utilizzo dell'impianto di videosorveglianza in condominio

=> Telecamere in condominio. Non è reato riprendere le scale ed i pianerottoli condominiali




Fonte: www.condominioweb.com