Utilizzo improprio dell'energia elettrica condominiale e conseguenze connesse.

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L'utilizzo di prese elettriche condominiali per ricaricare sedie a rotelle elettriche, telefonini o altri dispositivi può considerasi lecita?

In tema di consumi di energia elettrica condominiale, i problemi maggiori nascono quando i condòmini utilizzano, in modo improprio, la corrente del condominio, procurando un aumento considerevole dei costi di gestione del servizio elettrico.

Pensiamo, per esempio, a quei fabbricati condominiali, in cui le prese elettriche installate all'interno delle pertinenze di proprietà esclusiva, come garage, box, sottotetti e cantine, risultano essere collegate all'impianto elettrico del condominio e senza alcun contascatti, che separi i consumi privati da quelli condominiali.

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In queste ipotesi è facile intuire l'entità delle discussioni e delle contestazioni circa i riparti delle spese per i consumi dell'energia elettrica del condominio, soprattutto quando all'interno delle pertinenze esclusive sono presenti elettrodomestici funzionanti, magari ad alto assorbimento elettrico, come frigoriferi e congelatori.

Addentrandosi nella casistica, si registra anche la presenza di veri e propri circuiti elettrici, attraverso i quali i condòmini sono in grado di far arrivare nella propria abitazione la corrente elettrica condominiale, con spese a carico del condominio.

Tuttavia, al di là di questi casi limite, che presuppongono un intervento sull'impianto elettrico interno alle proprietà esclusive, l'ipotesi più discussa in condominio si registra quando il fabbricato condominiale è dotato di prese elettriche esterne, installate nelle parti comuni, come l'androne o il vano scale, che di fatto facilitano l'utilizzo della corrente elettrica condominiale da parte dei condòmini.

In proposito ci si domanda se i condòmini possono utilizzare lecitamente, per interessi esclusivamente individuali, la corrente elettrica condominiale destinata agli impianti di proprietà comune.

Ancor prima di entrare nel merito della questione occorre evidenziare che l'art. 1117 c.c., post riforma del condominio, annovera tra le parti comuni il sistema centralizzato di distribuzione e di trasmissione per l'energia elettrica, che si presume in comproprietà necessaria di tutti i condòmini, a prescindere dal suo utilizzo.

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Comunque, la destinazione all'uso e al godimento comune di taluni servizi, beni o parti dell'edificio comune, risultante dall'attitudine funzionale del bene al servizio dell'edificio, come nel caso dell'impianto elettrico del condominio, fanno presumere la condominialità, a prescindere dal fatto che il bene sia o possa essere utilizzato da tutti i condomini o solo da taluni di essi (Cass. n° 9093 del 16/04/2007).

Orbene, l'energia elettrica, in ossequio all'art. 814 c.c., è da considerarsi un bene mobile, che è quindi suscettibile di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 del codice penale.

Pertanto, la condotta del condomino che, con allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune, integra il reato di appropriazione indebita (Cass. n. 13551/2002).

È inutile dire che, generalmente, ognuno si allaccia al proprio impianto elettrico domestico, per far rientrare i consumi della specifica pertinenza nella bolletta di casa, oppure richiede un nuovo allaccio privato, con regolare contratto di fornitura elettrica.

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Nulla vieta, comunque, in linea di principio, che in un condominio, costituito dall'insieme delle parti comuni e delle parti esclusive, si possa usufruire di un unico contatore di energia elettrica per alimentare sia le parti comuni che le unità immobiliari private, così come in uso nei villaggi estivi.

Ciò a condizione che la ripartizione dei consumi degli immobili privati e dei servizi comuni avvenga, con contatori divisionali, in grado di consentire la suddivisione dei costi riportati in fattura, da addebitare, correttamente, nel rendiconto condominiale, a cura dell'amministratore.

In tali ipotesi sarebbe anche opportuno che i costi privati venissero preventivati all'inizio dell'anno, sulla scorta dell'ultimo rendiconto approvato, al fine di poter consentire all'amministratore di far fronte, agevolmente, alle spese individuali contabilizzate nel contesto delle fatture periodiche di energia elettrica condominiale.

Forse l'unico problema potrebbe essere rappresentato dal parere negativo del gestore dell'energia elettrica, che ha degli interessi in merito, vista la differenza sproporzionata di tariffe tra usi domestici e non domestici.

In ogni caso è da escludere, nel caso di un contatore intestato al condominio, che si possa cedere energia a "terzi" per attività non condominiali, mentre ad esempio è lecito che un fornitore incaricato dal condominio utilizzi la corrente elettrica, attraverso le prese installate nelle parti comuni, al fine di alimentare un attrezzo da utilizzare per le opere da eseguirsi.

Ragion per cui nessuno può approfittare, neanche saltuariamente, della corrente condominiale.

Tuttavia, nel caso in cui un residente in condominio sia costretto, per la sua condizione, ad utilizzare una sedia a rotelle elettrica, quale suo unico mezzo per spostarsi, questi potrebbe utilizzare la corrente condominiale per caricare la batteria della sua carrozzina? Tale attività è soggetta ad un preliminare assenso da parte dell'assemblea?

Nell'ipotesi non deve trarre in inganno la condizione di necessità che riguarda il condomino costretto ad utilizzare la carrozzina elettrica, solitamente depositata nel vano scala.

Ciò perché, in assenza di una normativa specifica, l'assemblea di condominio può legittimamente decidere di staccare la corrente dalla presa presente nell'androne o nel vano scala, impedendo, di fatto, al condomino disabile, l'utilizzo della corrente elettrica condominiale per caricare la batteria delle propria carrozzina elettrica.

D'altronde, le norme dirette a tutelare i disabili, attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, sono relative alla progettazione e realizzazione di interventi di natura edile, come ad esempio: l'istallazione di un ascensore, del servoscala, della rampa di accesso per disabili e così via.

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Peraltro il legislatore, di fatto, ha penalizzato la realizzazione di tali interventi nei fabbricati condominiali, se si pensa che, con la riforma del condominio (L. 220/12), è stato aumentato il quorum necessario per assumere le delibere assembleari condominiali relative ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Più precisamente, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio per “disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche».

Quindi altro che tutela dei disabili in condominio, se si pensa che tali problematiche sono lasciate alla sensibilità dei condòmini, l'unica via d'uscita per chi ha necessità è quella di perorare personalmente la propria causa, per raggiungere un accordo con gli altri condòmini, che potrebbero anche addebitargli le spese di consumo dell'energia elettrica condominiale utilizzata per caricare la batteria della propria sedia a rotelle elettrica.




Fonte: www.condominioweb.com