Via libera al domicilio digitale. Verso la digitalizzazione del condominio?

I nuovi provvedimenti potranno incidere anche sulla materia condominiale?

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Nella serata dello scorso 11 dicembre il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato i decreti legislativi che attuano la Riforma della Pubblica Amministrazione voluta dalla ministra Marianna Madia; in particolare, si è dato il via libera ai provvedimenti integrativi e correttivi al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, intervenuto a modificare ed integrare, a sua volta,il cd.

Codice dell'amministrazione digitale-CAD, ossia il corpus di disposizioni per la digitalizzazione della pubblica amministrazione emanato ormai più di dieci anni fa con il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

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Con l'art. 1, l. 7 agosto 2015, n. 124, il Parlamento aveva infatti, tra le altre previsioni, delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina del CAD, al fine di dare compiutezza a quel processo, accelerando l'attuazione dell'Agenda digitale europea e mettendo a disposizione di cittadini, imprese e amministrazioni strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Preme ricordare che con il d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 era stato dettato un apposito regolamento che «stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata».

Con lo scopo principale di fornire alle amministrazioni pubbliche, ma anche a liberi professionisti, uno strumento sicuro di scambio di messaggi ufficiali e, in prospettiva, al cittadino e all'impresa un canale aggiuntivo di comunicazione con la Pubblica Amministrazione caratterizzato da rapidità ed efficienza, era stata così introdotta la PEC - acronimo per Posta elettronica certificata -, un sistema di posta elettronica con il quale si fornisce al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

Ancora, con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 erano state emanate ulteriori disposizioni in materia di PEC relativamente alle ditte individuali iscritte al Registro Imprese: il decreto ha pertanto esteso anche alle ditte individuali l'obbligo di deposito dell'indirizzo PEC presso il Registro Imprese, già previsto per le imprese in forma societaria.

Dunque, ad oggi, i professionisti e le imprese dispongono già di un domicilio digitale: i nuovi provvedimenti mirano in sostanza ad introdurre il domicilio digitale anche per ogni cittadino, associazione o ente, il quale avrà il diritto di individuare un proprio domicilio digitale presso un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata o equivalente, e al quale ricevere anche ogni comunicazione avente valore legale della Pubblica amministrazione.

Come da espressa previsione normativa, il domicilio digitale è appunto«un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale».

Il responsabile Affari regolamentari del Team per la Trasformazione Digitale della presidenza del Consiglio, Guido Scorza, che ha dato materialmente vita, assieme al ministero della Pubblica Amministrazione e l'Agenzia per l'Italia Digitale, alle correzioni, ha chiarito che sarà istituito, probabilmente già a partire dalla prossima primavera, un registro dei domicili digitali delle persone fisiche presso Infocamere, la società di informatica delle Camere di Commercio italiane: nel momento in cui i singoli cittadini decideranno di iscriversi presso il registro, le Pubbliche Amministrazioni dovranno necessariamente far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicato tutte le comunicazioni.

La digitalizzazione in condominio. Si può prevedere che simili disposizioni siano destinate ad incidere anche sulla materia condominiale. Si rammenta peraltro che molti amministratori sono fiscalmente inquadrati come imprese individuali e che per tale ragione hanno già l'obbligo di deposito dell'indirizzo PEC presso il Registro Imprese.

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La PEC potrebbe invero divenire uno strumento utilizzabile anche per la gestione di un edificio condominiale, ad esempio per la convocazione dell'assemblea, poiché si tratta di uno strumento pratico, economico, veloce e soprattutto sicuro per quanto concerne la certezza delle comunicazioni; in proposito, si deve infatti considerare che, se nel vigore della previgente disciplina condominiale, l'avviso di convocazione era un atto sostanzialmente libero nelle forme e nelle modalità, il nuovo comma 3 dell'art. 66 disp. att. c.c. stabilisce espressamente che «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato […] a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione».

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L'avviso di convocazione dell'assemblea deve quindi essere sempre comunicato agli aventi diritto per iscritto, con uno dei mezzi indicati dalla medesima norma, anche mediante PEC.

Tuttavia, non si può non tenere conto che l'uso esclusivo della PEC come strumento comunicativo e informativo in ambito condominiale potrebbe rivelarsi, allo stato attuale, poco pratico: non tutti i condomini hanno dimestichezza con i nuovi strumenti telematici.

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Fonte: www.condominioweb.com