Limiti alla sospensione della fornitura del gas per morosità

In quali casi non si può procedere alla sospensione della fornitura del gas, pur essendovi morosità? Vediamo i limiti previsti dal TIMG.

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ome noto, in caso di morosità, è prevista la sospensione del servizio di fornitura del gas.

IL TIMG, cioè il Testo Integrato Morosità Gas, prevede una serie di paletti per regolamentare la fase della morosità, dunque anche gli aspetti della sospensione per morosità.

Il TIMG è nell'Allegato A della delibera dell'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico) 99/2011, ed è via via aggiornato nel tempo.

Esso contiene le norme che regolano la fase di morosità.

Oggi analizziamo in particolare le norme poste dall'art. 5, TIMG a limitare quella che tecnicamente è detta la "richiesta di chiusura di un punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità".

Dunque la sospensione non può essere richiesta nei seguenti casi.

Se manca la costituzione in mora mediante raccomandata da parte dell'esercente la vendita; costituzione in mora che deve rispettare il contenuto, le modalità e i termini indicati dallo stesso TIMG all'art. 4.

Se il cliente finale comunica di avere effettuato il pagamento (secondo una della modalità indicate dall'esercente nella costituzione in mora).

Se la somma che non è stata pagata è "inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dall'esercente la vendita e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione".

Se, in caso di reclamo scritto proposto dal cliente - riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore accertato dall'impresa di distribuzione o alla fatturazione di importi anomali - l'impresa non abbia fornito una risposta motivata.

La fatturazione di importi anomali è quella che contabilizza importi di ammontare pari o superiore a quelli indicati all'articolo 9 bis, comma 9 bis.2, del TIQV (Testo Integrato Qualità Vendita, secondo il rimando contenuto nel TIMG).

Se la morosità riguarda la fornitura di servizi diversi dalla fornitura di gas e pagamenti non previsti nel contratto di vendita e dettagliati dalla scheda riepilogativa dei corrispettivi indicati dall'Autorità.

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Tali limiti non valgono se l'importo anomalo fatturato è inferiore a 50 euro e se il reclamo è inviato dal cliente oltre i dieci giorni successivi alla scadenza della fattura contestata.

Aggiunge però la norma che il cliente non deve subìre alcun pregiudizio dalla tardiva o mancata consegna della posta o del vettore.

Quindi, deduce chi scrive che se la fattura arriva in ritardo, addirittura oltre i dieci giorni dalla scadenza, ciò non deve costituire un pregiudizio per il cliente.

Un'osservazione: all'Autorità non sfuggirà certo che le fatture sono inviate per posta ordinaria: dunque, come può dimostrare il cliente che quella fattura gli è stata consegnata oltre dieci giorni dalla scadenza (o anche meno: il consumatore dovrebbe avere il tempo di riprendersi dallo shock e comprendere se vale la pena contestare l'addebito, anche rivolgendosi a soggetti più esperti di lui)?

Inoltre, la sospensione non può mai riguardare i clienti non disalimentabili, cioè i punti di riconsegna "nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico" è il punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole" (v. co. 2.3, lett.c, TIVG, Testo Integrato Vendita Gas, per il rimando operato dallo stesso TIMG).

Infine la sospensione non può essere effettuata nei giorni di venerdì, sabato domenica, festivi, (compresa la festa del patrono del Comune) e prefestivi.

Si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, alla lettura del TIMG ed alla consultazione del sito dell'AEEGSI

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Fonte: www.condominioweb.com