Dichiarazione di rispondenza degli impianti, cos'è e chi la rilascia

Conformità degli impianti, regole sulla installazione, mancanza di certificati e sanzioni.

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Conformità degli impianti

Non è raro, anzi è molto ricorrente, nell'ambito delle compravendite, ma non solo, che sia richiesto se gli impianti a servizio di una unità immobiliare siano dotati delle certificazioni.

Al riguardo è utile rammentare che esistono due tipologie di certificazione:

  • la certificazione di conformità;
  • a dichiarazione di rispondenza.

La prima è rilasciata da chi ha installato l'impianto ovvero da chi l'ha sottoposto ad intervento di manutenzione straordinaria in relazione allo specifico intervento eseguito (ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 d'ora in poi anche d.m. n. 37/08).

Qui di seguito ci soffermeremo sulla così detta dichiarazione di rispondenza:

  • qual è la normativa che disciplina tale documento?
  • quali i requisiti che un impianto deve possedere per poterla ottenere?
  • chi può rilasciare la dichiarazione di rispondenza?
  • quali sono le conseguenze per l'omesso possesso di questo certificato?

Regole sulla installazione degli impianti

Partiamo dalla normativa: il d.m. n. 37/08 emanato in base alla legge n. 248 del 2005 contiene disposizioni volte al riordino delle norme regolanti l'installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Oltre che dell'installazione sic et simpliciter, è più giusto dire che il suddetto regolamento ministeriale disciplina diversi aspetti inerenti agli impianti installati all'interno degli edifici; com'è vero che la norma si occupa della installazione, è altrettanto vero che essa contiene disposizioni relativamente a quegli impianti già installati.

È su questi che ci si deve soffermare per comprendere che cos'è la dichiarazione di rispondenza.

Da non pedere: Impianti condominiali, certificazioni di conformità o rispondenza.

Dichiarazione di rispondenza

La regola generale che vige con riferimento agli impianti tecnologici installati a servizio degli edifici, è gli stessi debbano essere realizzati nel rispetto della regola dell'arte ed in conformità alla normativa vigente.

Tale circostanza viene certificata dall'installatore, al momento della conclusione dell'opera mediante rilascio di apposita certificazione, per l'appunto detta di conformità.

Può darsi il caso che tale certificazione non sia più reperibile. Che cosa accade in tali casi?

Al riguardo bisogna guardare al contenuto dell'art. 7, sesto comma, d.m. n. 37/08. A mente di tale articolo la dichiarazione di conformità è «sostituita - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione».

Si badi: la norma fa riferimento agli impianti eseguiti prima della sua entrata in vigore.

Ciò ha una semplice ragione: dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 37 del 2008, ai sensi del suo art. 11, l'impresa che installa ovvero opera il rifacimento di impianti a servizio di unità immobiliari è tenuta a depositare la dichiarazione di conformità presso il comune competente (quello del luogo in cui sono ubicati gli immobili).

Come dire: a partire dal 2008 le certificazioni di conformità degli impianti realizzati dopo tale data sono comunque recuperabili.

Quanto alla competenza a rilasciare la dichiarazione di rispondenza si fa riferimento ad un professionista iscritto all'albo professionale dotato di specifiche competenze tecniche.

Oltre a questa figura lo stesso art. 7, sesto comma, specifica che la dichiarazione di rispondenza eccezion fatta per particolari impianti (quelli di cui all'art. 5 secondo comma d.m. n. 37/08) può essere rilasciata altresì ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata alla installazione degli impianti, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Mancanza di certificati e sanzioni

Aspetto poco considerato forse anche per la mancanza di controlli, o almeno questo pare essere il sentimento comune, è quello inerente le sanzioni derivanti dalla mancanza del certificato di conformità ovvero della dichiarazione di rispondenza.

Ad occuparsi delle sanzioni è l'art. 15 d.m. n. 37/08, a mente del quale per le violazioni dell'art. 7 del d.m. n. 37/08 - ovvero di quello riguardante le dichiarazioni in esame - si applica la sanzione da € 100,00 ad € 1.000,00, il cui importo effettivo è determinato, di volta in volta, in relazione con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

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Fonte: www.condominioweb.com