Commette reato l'amministratore che falsifica le ricevute dei modelli "F24"

Ecco cosa rischia l'amministratore che falsifica le ricevute dei modelli f24

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E'passibile di condanna per falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico (art. 476 e 482 del codice penale) l'amministratore che falsifica le ricevute dei pagamenti delle imposte, così dette ricevute dei modelli "F24" di pagamento.

Questa, nella sostanza, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 51383 depositata in cancelleria il 10 novembre 2017 in seguito a discussione all'udienza del 24 ottobre 2017.

Che cos'è il falso materiale in atto pubblico?

L'art. 476 del codice penale, rubricato Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, punisce quel pubblico ufficiale che esercitando le proprie funzioni:

  • formi in tutto o in parte un atto falso;
  • alteri un atto vero.

È un reato proprio, cioè che può essere commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, ma l'art. 482 c.p. estende la punibilità dell'azione ai privati ed ai pubblici ufficiali che abbiano agito fuori dalle proprie funzioni.

La giurisprudenza ha comunque elaborato la figura del così detto falso grossolano, ossia di quella falsità in atti così marchiana da non poter mandare in errore chiunque riceva il falso documento (Cass. n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279).

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Perché un amministratore può subire un processo del genere?

Il fatto in breve: la Corte d'appello, la cui sentenza era stata impugnata dinanzi ai giudici di legittimità, aveva dichiarato in non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di un amministratore condominiale che aveva falsificato le ricevute di pagamento dei modelli F24 inerenti imposte che il condominio era tenuto a versare.

Il testo della sentenza non chiarisce a chi l'amministratore avesse consegnato tali documenti, sta di fatto che a fronte di quella pronuncia il difensore del professionista proponeva ricorso per cassazione al fine di ottenere un'assoluzione piena

Secondo lui non poteva contestarsi all'amministratore la falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, perché le ricevute dei modelli "F24" non potevano essere considerate tali, o quanto meno in ragione, secondo lui, della grossolanità del falso. (Le responsabilità penali dell'amministratore di condominio)

Niente da fare; la Cassazione ha rigettato il ricorso e con esso, quindi, la tesi difensiva.

Le ricevute dei modelli "F24" sono equiparabili ad atti pubblici

Si legge nell'ordinanza in esame che «la contraffazione degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F 24) rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., trattandosi di atti pubblici di fede privilegiata per ciò che attiene alla provenienza del documento ed ai fatti che il dipendente della banca delegata attesta essere stati da lui compiuti o avvenuti in sua presenza (Sez. 6, n. 15571 del 01/03/2011, Malisan, Rv. 250035)» (Cass. pen. 24/10/2017-10/11/2017 n. 51383).

Quale pena rischia l'amministratore falsario?

L'art. 476 c.p. prevede per i pubblici ufficiali che abbiano commesso il falso nell'esercizio delle proprie funzioni una pena da uno a sei anni, che in casi aggravati sale da tre a dieci.

Per i privati - com'è l'amministratore condominiale - le pene sono ridotte di un terzo.




Fonte: www.condominioweb.com