Possibile mettere piante e fiori su pianerottoli e scale in condominio?

L'apposizione di fiori e piante su scale e pianerottoli può considerarsi legittima fintanto che non limiti la normale utilizzazione di quegli spazi

Tag: condominio, piante, fiori, pianerottoli, scale

vacanze

Piante e fiori che abbelliscono le scale condominiali, quando si può andare incontro a dei problemi?

Qui di seguito ci soffermeremo su un argomento che è spesso oggetto di approfondimento e ricerca sul nostro forum e sito.

Per farlo è utile tenere a mente e quindi dare risposta ai seguenti interrogativi:

    quali sono i limiti di utilizzazione delle parti comuni interne ad un edificio in condominio?
    che cosa si può fare per sapere se esistono limiti specifici?
    come agire per contrastare comportamenti illegittimi?

Uso delle parti comuni di un edificio in condominio

L'art. 1102 del codice civile è la norma cui guardare per comprendere in che modo ciascun condòmino può utilizzare le parti comuni dell'edificio; più nello specifico è il primo comma il riferimento da tenere presente.

La norma è dettata tra quelle disciplinanti la comunione in generale, ma è applicabile al condominio in virtù di quanto disposto dall'art. 1139 c.c.

Si badi: qui di parla di uso individuale e per scopi personali delle parti comuni. Le modalità d'uso secondo la destinazione naturale o stabilita sono deliberate dall'assemblea o, in mancanza, indicate dall'amministratore.

Quali sono i limiti che ciascun condòmino incontra nell'utilizzazione individuale di parti comuni dell'edificio?

La lettura coordinata dell'art. 1102 c.c. e dell'art. 1120 c.c. ci consentono di affermare che:

    non deve alterare la destinazione della cosa;
    non deve impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
    non deve alterare il decoro dell'edificio;
    non deve recare pregiudizio alla sicurezza ed alla stabilità dell'edificio (o di una sua parte).

Uso delle parti comuni e regolamento condominiale

Questo è quanto dispone la legge, ma in ambito condominiale - com'è noto - esiste un secondo livello di regolamentazione, cioè quello rappresentato dal regolamento condominiale.

In effetti l'art. 1138 c.c. specifica che il regolamento - obbligatorio quando i condòmini sono più di dieci - deve contenere norme circa l'uso delle cose comuni ed il decoro dell'edificio.

Il regolamento, quindi, potrà semplicemente rifarsi alle disposizioni di legge oppure dettagliare i limiti delle facoltà d'uso.

In tale ultimo caso, la natura del regolamento sarà fondamentale. Perché?

Ove di natura assembleare, il regolamento potrà disciplinare l'uso - in casi eccezionali esponendo divieti (es. divieto sosta in strada interna stretta), ma mai comprimere diritti dei singoli sulle cose comuni (es. vietare ad un condòmino o un gruppo di condòmini una facoltà d'uso, esempio di apporre targhe sulle parti comuni).

Il regolamento contrattuale, invece, essendo un accordo tra tutti i condòmini può contenere limitazioni, financo servitù, ai diritti dei singoli sulle parti di proprietà esclusiva e/o comuni.

Piante e fiori su scale e pianerottoli

Le scale di accesso ai vari piani di un edificio in condominio sono, in assenza di diverse disposizioni dei titoli, parti comuni dello stabile. Lo stesso dicasi dei pianerottoli, che sono considerati sostanzialmente un prolungamento delle scale (es. Cass. 10 luglio 2007 n. 15444).

Come le possono usare i condòmini.

S'è detto, in generale, che l'uso individuale è consentito nei limiti anzi detti; tale valutazione va fatta caso per caso.

Certamente esiste un minimo comune denominatore di ogni valutazione che è il seguente: per valutare la legittimità dell'uso non è necessario che quello oggetto di esame debba consentire un altro utilizzo identico e contemporaneo, ma che lo stesso non sia in generale limitativo del pari diritto degli altri condòmini, ovvero di limitare lo stesso od altri usi in momenti differenti (tra le tante, Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).

È evidente, quindi, che l'apposizione di fiori e piante su scale e pianerottoli possa essere considerata legittima fintanto che la stessa non limiti la normale utilizzazione di quegli spazi (transito per accesso alle unità immobiliari) e non si frapponga ad eventuali diverse o uguali utilizzazioni anche future da parte degli altri condòmini.

Stante la natura ornamentale dei vegetali, poi, difficilmente si potrà accusare chi l'ha apposte di avere alterato il decoro dell'edificio.

Come contestare l'occupazione invadente con piante e fiori delle parti comuni?

Ciascun condòmino, l'amministratore e l'assemblea hanno il potere d'agire per ottenere la rimozione di cose ingombranti, pericolose, o più in generale lesive dei diritti individuali (per la tutela di tali diritti il titolare dell'azione è il diretto interessato) e comuni.

La valutazione preliminare va fatta alla stregua delle norme, legislative e regolamentari, esistenti. Un vaso troppo grande che ingombri il normale passaggio sulle scale può essere certamente rimosso.

Del pari può essere contestata al condòmino la modalità di annaffiatura delle piante, nella misura in cui la stessa crei sporcizia.

L'azione di cui parliamo comprende tanto la possibilità di diffidare, per via stragiudiziale, il condòmino che con la propria condotta viola la legge ovvero il regolamento condominiale, tanto quella d'intraprendere la strada giudiziale, ossia una causa volta ad accertare l'uso illegittimo e quindi la rimozione delle piante (previo esperimento del tentativo di conciliazione).

Forse un po' troppo dato l'oggetto della contesa.

Fonte: condominioweb