Rate condominiali in contanti

Rate condominiali e soglia d'uso del denaro contante

Tag: condominio, amministratore, rate condominiali, denaro contante

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Il versamento delle rate condominiali da parte dei condòmini è operazione soggetta a particolari regole?

Qual è la misura oltre la quale non è più consentito il pagamento in contanti e come calcolarla?

Esiste una differenza tra pagamenti dei condòmini e dell'amministratore nell'ambito dei lavori straordinari?

Le questioni sono spesso dibattute, specie quando si tratta di versamenti inerenti ad interventi manutentivi rispetto ai quali v'è possibilità di fruire di detrazioni fiscali.

Le modalità di versamento, poi, hanno a che vedere si scontrano anche con le regole generali dettate in materia di utilizzazione del denaro contante.

Ultima ed in questo caso non solo per ragioni espositive, l'esistenza del conto corrente condominiale; come si dirà, infatti, il suo utilizzo riguarda precipuamente l'amministratore.

Partiamo allora da questa ultima fattispecie.

Versamento rate condominiali sul conto corrente

L'art. 1129, settimo comma, del codice civile impone all'amministratore di aprire ed utilizzare un conto corrente per ogni condominio amministrato.

Quanto alle modalità d'uso la norma citata specifica che è l'amministratore «è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio».

L'obbligo di utilizzazione riguarda, quindi, l'amministratore e non i condòmini. Tizio può recarsi presso l'ufficio dell'amministratore e pagare la propria rata condominiale mediante denaro contante.

È l'amministratore che avrà poi l'obbligo di versare quei soldi sul conto del condominio e lasciar traccia del loro utilizzo.

E se le rate condominiali sono d'un importo rilevante?

Rate condominiali e soglia d'uso del denaro contante

Rispetto a tale ipotesi, le cose possono cambiare. Per sapere quando esistono dei limiti bisogna guardare al d.lgs n. 231/07 e più nello specifico al primo comma dell'art. 49 a mente del quale «è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro».

La norma si spinge oltre e subito dopo tale disposizione specifica che è vietato l'uso del contante anche attraverso versamenti artificiosamente frazionati per evitare l'uso di strumenti elettronici di pagamento, ovvero assegni, ecc.

Insomma se un condòmino deve versare una rata di € 5.000,00 egli dovrà farlo mediante versamento diretto sul conto condominiale, ovvero pagando all'amministratore con un assegno bancario o circolare, ma non potrà artatamente dividere la somma in due rate da € 2.500,00 o comunque con frazionamenti tali da eludere l'obbligo di legge.

Usare contante quando non è possibile comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria particolarmente elevata. Come specificato dall'art. 63, primo comma, d.lgs n. 231/07, infatti, ove sia accertata una violazione del suddetto primo comma dell'art. 49, si applica una sanzione da 3.000 euro a 50.000 euro.

Una precisazione pare obbligatoria: può accadere che un condòmino si trovi a pagare spese condominiali ordinarie (quelle inserite nel preventivo, per intendersi), pari ad un importo uguale o maggiore di € 3.000,00 annuali.

In tal caso, per lo scrivente, ove la delibera di approvazione prevede un pagamento frazionato (quote mensili, bimestrali, ecc.) e le relative scadenze, il pagamento della somma in contanti, meglio delle frazioni di riferimento, non rappresenta elusione del disposto normativo, poiché il pagamento da effettuarsi a scadenze prestabilite non è artatamente frazionato, ma semplicemente dilazionato nel tempo.

Rate condominiali in contanti e lavori straordinari

Com'è noto per usufruire dei benefici fiscali connessi ad interventi di ristrutturazioni edilizie (le così dette detrazioni fiscali) è necessario che i pagamenti effettuati verso l'appaltatore (ed il direttore dei lavori ove presente), siano effettuati con una particolare modalità, ossia attraverso quello che nel gergo tecnico viene chiamato bonifico parlante.

Il versamento di cui stiamo parlando - ossia quello utile ai fini della fruizione del beneficio - è quello che l'amministratore di condominio (ovvero il condòmino incaricato, in sua assenza) deve effettuare all'impresa appaltatrice ed ai tecnici (in relazione ai quali compensi è esistenze il beneficio in esame).

Ciò vuol dire che se la quota del singolo condòmino è di misura inferiore ad € 3.000,00 essa potrà essere corrisposta all'amministratore (o al condòmino che raccoglie i fondi prima di pagare l'impresa) utilizzando denaro contante.

Questa la situazione normativa di riferimento alla pubblicazione dell'articolo. In termini concreti, per lo scrivente, tanto a garanzia del corretto utilizzo delle proprie quote, tanto per facilitare il lavoro dell'amministratore condominiale è caldamente consigliabile il versamento diretto sul conto corrente condominiale delle rate condominiali indipendentemente dal superamento della soglia d'uso del denaro contante.

Fonte: condominioweb