In sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è consentito sollevare eccezioni inerenti la validità delle delibere oggetto di altri giudizi di impugnativa

Può formare oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia delle delibere

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Laddove si proceda, come avviene in sede di decreto ingiuntivo, al recupero di contributi non versati è assai limitato l'ambito entro il quale l'ingiunto può sollevare domande o eccezioni proprio per evitare che il corretto funzionamento del condominio possa essere compromesso.

La vicenda. Il condominio Alfa (debitore) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore del Condominio opposto Beta (creditore), la somma di circa dieci mila euro avente ad oggetto l'omesso pagamento di oneri condominiali fondati su delibere approvate il 16.4.2015 ed il 16.12.2015.

A parere del condominio Alfa l'ingiunzione era illegittima in quanto le delibere erano oggetto di impugnativa, quindi esistevano due giudizi separati ancora pendenti.

Costituendosi in giudizio, il Condominio Beta contestava le avverse pretese e insisteva nella validità del decreto ingiuntivo.

Fonte: condominioweb