Acqua. No all'ingiunzione fiscale e ai consumi forfettari

Tag: condominio , acqua , quota , appartamento , debiti

vacanze

Con un coraggioso e rivoluzionario intervento il Giudice di Pace di Nuoro ha inflitto una condanna esemplare alla Società che gestisce il Servizio Integrato Idrico, censurandone la condotta in termini di violazione dei principi di buona fede del Codice del Consumo.Si tratta di un provvedimento destinato a fare "giurisprudenza".

La redazione ringrazia l'Avv. Sabina Biancu per averci fornito il testo del provvedimento.

Un condòmino sardo ha ricevuto un'ingiunzione fiscale da parte della Società che eroga nel suo territorio il Servizio Integrato Idrico (Abbanoa). Con la predetta ingiunzione fiscale la Società Abbanoa Spa ha chiesto in pagamento al "nostro" utente una fattura che in sè racchiudeva dei consumi a forfait pluriennali, in parte segmentati da periodi in cui l'acqua somministrata non era potabile. Questi i fatti.

Il "nostro" utente non ci sta (sic!) e decide di impugnare avanti al Giudice ordinario il provvedimento "fiscale" (che avrebbe legittimato il pignoramento diretto del relativo conto corrente).

L'Ufficio del Giudice di Pace di Nuoro definisce la controversia con sentenza pubblicata in data 14 giugno 2017 , in accoglimento totale della relativa opposizione. Si tratta di un provvedimento destinato a fare "giurisprudenza".

Per comodità espositiva analizzeremo l'argomentazione offerta al riguardo per punti.

1) La prima doglianza formulata dall'utente è sulla "forma"

Nello specifico, è stato contestato il diritto della Società che eroga il servizio idrico integrato a ricorrere allo strumento della "ingiunzione fiscale". Abbanoa S.p.a. è, infatti, una società di diritto privato, ancorchè ineramente partecipata da enti pubblici (Regione Sardegna e comuni ivi ubicati).

Ma.. cos'è l'ingiunzione fiscale? Ebbene: tale “strumento” (cioè l'ingiunzione fiscale) equivale ad una sorta di decreto ingiuntivo, avente però natura amministrativa, a cui possono ricorrere gli Enti pubblici al fine di intimare al contribuente l'obbligo di pagare entro un termine definito (cfr, articoli 2 e ss del Regio Decreto 639/2010).

Ciò premesso, occorre dire che l'eccezione in disamina è stata accolta. Invero, secondo il predetto decidente l'emissione dell'ingiunzione fiscale deve essere riservata, dal punto di vista soggettivo, esclusivamente agli enti pubblici e l'utilizzo di tale strumento non può essere esteso in via analogica in favore di soggetti da essi diversi.

L'ingiunzione fiscale è manifestazione del potere di autoaccertamento ed autotuela della Pubblica Amministrazione in materia tributaria, ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (a conforto di quanto sostenuto è stato richiamato il Tribunale di Milano con la Sentenza nr 1599/2016).

In buona sostanza, il gestore opposto non poteva avvalersi dello strumento adoperato per il recupero del credito di che trattasi.

2) La seconda doglianza formulata dall'opponente verteva sull'imputazione dei consumi a forfait

L'iter argomentativo offerto nella sentenza in commento si è spinto anche sul merito della contestazione, al fine di verificare la sussistenza o meno di un debito in capo l'utente.

Il rapporto tra le parti è stato sussunto nel quadro di un contratto di somministrazione. Stante la natura negoziale del rapporto, il decidente ha definito gli esatti oneri probatori tra le parti processuali.

Sotto tale aspetto, il decidente ha individuato un preciso, preminente e prevalente onere probatorio in capo Abbanoa Spa, laddove ente gestore del servizio pubblico, nel dover dimostrare l'esatta portata del consumo addebbitato in bolletta nei confornti dell'utente (mutuando a tal fine un precedente giurspduenziale degno di nota: Cassazione civile 23699/2016).

A fondamento di quanto affermato sono state anche richiamate le norme del regolamento di servizio. Nello specifico la previsione che contempla "L'obbligo di garantire il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiori a due volte l'anno" (art.

B16, comma I), nonché l a Carta del Servizio Idrico integrato - redatta in attuazione alle direttive impartuite dal DPCM 27.01.1994 e dal DPCM 29.04.199 – laddove prevede all'articolo 6.2. che "Nel periodo (bimestre) successivo l'utente riceverà la fattura con conguaglio sui consumi reali registrati nel periodo (bimestre) precedente" e all'articolo 8 che: "Il gestore predispone procedure per la rilevazione e la segnalazione di consumi anomali".

Il gestore, non avendo provato l'effettiva sussistenza del consumo imputato a forfait, è stato ritenuto inadempiente. Nulla è stato riconosciuto in termini di debenza in capo all'opponente.

3) La terza doglianza fomulata da parte dell'utente è sostanziale e riguarda l'applicazione tariffaria adoperata dal Gestore nel periodo in cui il consumo idrico effettuato avveniva in presenza di “acqua non potabile”

L'oggetto del giudizio introdotto dall'utente riguarda(va) l'accertamento negativo della pretesa economia esercitata da parte della società creditrice.

Nello specifico sono stati prodotti in atti delle Ordinanze comunali con le quali si informavano gli utenti che, in un dato periodo (il quale rientrava nel periodo rendicontato in Bolletta), l'acqua erogata dal SII non era potabile.

Il decidente ha così qualificato la condotta del Gestore in termini di inadempimento contrattuale. A tal fine, ha richiamato sia il DPR 236/1988 (il quale, a sua volta, dà attuazione alla Direttiva CE 80/778), che l'articolo 13 del provvedimento CIP n. 26/1975, laddove testualmente recita: "Nel caso di forniture particolari non raffigurabili tra quelle preiste nel provvedimento nr 75/1974, e in particolare per l'utenza di acqua non potabile , i nuovi prezzi di vendita al consumo non dovranno superare il livello del 50% delle corrispondenti tariffe previste dal summenzioanto provvedimento".

Sotto tale aspetto, il Giudice di Pace ha rilevato che la condotta assunta, in proposito, dal gestore del servizio fosse censurabile, e, pertanto, ha ritenuto non dovute le somme richieste per il periodo in considerazione.

Conclusione. Sussitono ancora altre doglianze esaminate da parte del decidente della causa - volte ad evidenziare, ciascuna in sé, l'assoluta infondatezza della pretesa eocnomica esercitata dal predetto Gestore nei confornti di un singolo utente (tra le quali va annoverata anche quella relativa alla prescrizione della pretesa) – .

La “rivoluzione” portata da tale provvedimento, tuttavia, rimane ed è sintetizzabile in tre divieti:

  • inibizione alle società con capitale pubblico che operano nel settore privato di utilizzare lo strumento dell'ingiunzione fiscale;
  • inibizione di provvedere alla rendicontazione delle fatture sulla base di un consumo a forfait;
  • inibizione, infine, di applicare il piano tariffario previso dall'ATO di riferimento ove l'acqua erogata non risulti potabile.




Fonte: www.condominioweb.com