Multe a chi non partecipa all'assemblea di condominio, è possibile?

E' possibile sanzionare chi non partecipa all'assemblea di condominio?

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Nel condominio in cui vivo alle assemblee partecipa sempre poca gente; alle volte così poca che non si raggiungono nemmeno i quorum costitutivi.

L'ultima volta che ci siamo visti e abbiamo potuto deliberare, abbiamo deciso di inserire nel regolamento una clausola che prevede una multa per chi è assente ingiustificato alle riunioni per due volte consecutive.

Ora un condòmino dice che impugnerà quella decisione perché non è possibile che l'assemblea decida su questi argomenti.

È vero, quindi che non possono essere multati quelli che si disinteressano della gestione condominiale?

Assemblea di condominio

L'assemblea è l'organismo decisionale del condominio: com'ha affermato autorevole dottrina essa «è organo naturale (che non richiede alcuna nomina), strutturale e permanente» (Branca, Comunione Condominio negli edifici, Zanichelli, 1982).

Non si può sopprimere la figura dell'assemblea condominiale, contrariamente alla soppressione dell'organismo esecutivo rappresentato dall'amministratore di condominio, la cui nomina, com'è noto, è facoltativa se i condòmini sono meno di nove (art. 1129, primo comma, c.c.).

Dell'assemblea fanno parte quali componenti, alternativamente:

    i condòmini;

    gli usufruttuari;

    i titolari di diritti d'uso e abitazione;

    i conduttori.

L'art. 1136 c.c. specifica che l'assemblea non può deliberare se gli aventi diritto a partecipare non sono stati regolarmente avvisati; l'art. 66 disp. att. c.c. specifica che tale manchevolezza comporta l'annullabilità della deliberazione, rilevabile entro trenta giorni dalla comunicazione del verbale da chi non è stato convocato.

Nessuna norma sanziona l'assenza dall'assemblea: l'art. 67 disp. att. c.c. specifica semplicemente che la presenza in assemblea può anche avvenire a mezzo di delega scritta ad altra persona.

Sanzioni previste dal regolamento di condominio

L'art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile specifica che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma di denaro.

La norma chiarisce:

    che la sanzione può arrivare fino ad euro 200;

    che in caso di recidiva, può arrivare fino ad euro 800;

    che la somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie;

    che l 'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice.

Classico esempio di sanzione per violazione del regolamento: la trasgressione del divieto di sosta.

L'assemblea, documentato l'illecito, può sanzionare il trasgressore, ove ciò sia previsto dal regolamento di condominio.

E per la partecipazione all'assemblea?

Per chi scrive la situazione è differente: vediamo perché.

Comportamenti personali, imposizioni dell'assemblea e conseguenze

Quando la Cassazione s'è pronunciata su deliberazioni assembleare che impongono ai condòmini di tenere determinate condotte, è stata particolarmente severa nel censurare, per incompetenza dell'organismo deliberativo, simili decisioni.

Così - in materia di deliberazione della pulizia turnaria delle scale comuni - è stato affermato che «l'assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto, deliberando l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l'obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore.

Nel caso l'assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere» (così Cass. 22 novembre 2002 n. 16485).

Data questa premessa, per chi scrive è consequenziale dedurre la nullità delle delibere che sanzionano la mancata partecipazione all'assemblea condominiale con una multa e di conseguenza la nullità di ogni successivo atto sanzionatorio in quanto anch'esso fondato su un provvedimento inesistente.

A nulla vale il fatto che l'assenza sia o meno giustificabile, essendo questa un'ulteriore valutazione rimessa ad un'inesistente potere discrezionale dell'assemblea sul punto.

Ragione di questa presa di posizione?

Sanzionare un'omissione come quella della mancata partecipazione all'assemblea condominiale altro non è che un modo surrettizio per imporre una partecipazione. Nessuna norma impone tale adempimento e riprova ne sta nel fatto che in caso di stallo decisionale ciascun condòmini può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per superare la situazione d'empasse.

 

Ad avviso di chi scrive, quindi, il condòmino che ha anticipato la volontà di contestare quella delibera ha tutte le ragioni per farlo e il condominio farebbe bene a valutare, ove ne ricorrano i presupposti, di eliminare preventivamente quella decisione, cancellando la clausola del regolamento condominiale che prevede la sanzione pecuniaria per chi non partecipa all'assemblea.

Insomma la partecipazione all'assemblea e libera e non può essere coartata: certo è che è sicuramente meglio essere sempre presenti, visto che il disinteresse non ha mai portato buoni risultati.

Fonte: condominioweb