La cattiva abitudine di "sanzionare" i morosi ponendo a loro esclusivo carico le spese legali affrontate dal Condominio per inviare la diffida.

Danni da allagamento. L'assemblea di condominio non può porre le spese legali a carico dei singoli condomini

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Al Tribunale di Modena era demandata una decisione circa la validità o meno di una delibera condominiale che poneva a carico di alcuni condomini la totalità delle spese legali e di ctp affrontate dal Condominio in un giudizio per accertamento tecnico preventivo che, evidentemente, ha visto contrapporsi i condomini "penalizzati" dalle spese ed il condominio stesso.

A proporre l'impugnazione verso la delibera avanti al tribunale emiliano erano stati i predetti condomini, i quali ne avevano chiesto (le delibere impugnate in realtà erano due) dichiararsi la nullità: in particolare, i ricorrenti avevano chiesto dichiararsi l'invalidità della delibera con la quale l'assemblea condominiale aveva posto a loro carico, all'unanimità, le spese di avvocato e di consulenza tecnica che il condominio aveva dovuto affrontare nel giudizio di accertamento tecnico, sempre promosso dai condomini-ricorrenti, che si era in sostanza risolto in senso favorevole al condominio.

Il Tribunale, correttamente e con decisione assolutamente condivisibile, accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità della delibera in oggetto: questo in quanto non può certo esser demandato al libero arbitrio della assemblea, pena grave violazione (da qui la sanzione "massima" della nullità) dei diritti soggettivi dei singoli condomini il decidere che le spese legali di un giudizio vengano accollate solo a qualche condomino.

Alla assemblea, in sostanza, è dato mandato (dai condomini) di "legiferare" sulle parti comuni dello stabile, ma in nessun modo essa si può sostituire al giudice, unico autorizzato in tal senso, a decidere su chi debbano gravare le spese legali ( e tecniche) di un procedimento.

Il Condominio, in altre parole, e francamente stupisce una mancanza di tale gravità, con la decisione assembleare in oggetto ha decisamente optato per la strada sbagliata; la retta via sarebbe stata quella di, una volta terminato l'ATP (accertamento tecnico preventivo) con il deposito dell'elaborato da parte del perito di ufficio, promuovere così come previsto dal codice di procedura civile, il successivo giudizio di merito alla fine del quale il Decidente avrebbe posto le spese di causa ( e del precedente ATP) a carico dell'una o dell'altra parte.

Fonte: condominioweb