Non basta il disavanzo nel rendiconto condominiale per dare prova di una debenza in favore dell'ex amministratore di condominio.

Rimborso di somme anticipate. Non basta la mera allegazione del disavanzo nel rendiconto

Tag: condominio, amministratore, rendiconto, debenza, rimborso, anticipo

vacanze

Il caso. La vicenda prende le mosse dal deposito da parte di una società di amministrazioni di un ricorso per decreto ingiuntivo avverso un condominio in precedenza amministrato. In buona sostanza l'amministratore chiedeva in via monitoria il rimborso di alcune somme asseritamente anticipate nei confronti del condominio durante la gestione e allegava a riprova di ciò il rendiconto del palazzo.

L'analisi di tale documento, a detta del ricorrente, avrebbe dato prova del fatto che le entrate erano state inferiori alle uscite e conseguentemente la differenza sarebbe stata anticipata dalla società di amministrazione con fondi propri.

Il condominio, ricevuto detto decreto ingiuntivo, provvedeva a istaurare un giudizio di opposizione nel quale - al di là di alcune eccezioni di carattere formale - sostanzialmente affermava come la domanda avversaria dovesse essere provata con ulteriori argomentazioni che non la mera allegazione di scritture contabili condominiali.

In carenza di ulteriori e specifiche prove, affermava il condominio opponente, la domanda sarebbe stata da rigettare.

Attribuzioni, doveri e responsabilità dell'amministratore di condominio

Un vademecum operativo

La sentenza. Il Giudice, nella sentenza poc'anzi citata, accoglieva la tesi del condominio e revocava il decreto ingiuntivo. In buona sostanza, al di là delle eccezioni formali rigettate dal Decidente in via preliminare, la sentenza si concentrava sulla domanda oggetto del processo monitorio.

La società di amministrazioni, pur formalmente convenuta opposta nel processo, assumeva infatti le vesti di attrice sostanziale, ossia di parte comunque onerata di fornire adeguata base probatoria alla propria domanda.

Fonte: condominioweb