Assemblea per la nomina dell'avvocato. Va convocato anche il condòmino che ha promosso la causa contro il condominio?

Va annullata la delibera con cui l'assemblea nomina l'avvocato per difendersi nel giudizio promosso contro il Condominio dalla singola proprietaria?

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Il fatto. L'assemblea di condominio conferiva incarico ad un avvocato per resistere nel giudizio promosso da una condomina nei confronti del Condominio. Quest'ultima contestava la legittimità della delibera di nomina in quanto non era stata convocata in assemblea.

Il condominio aveva ritenuto invece superflua tale convocazione, perché la condomina si trovava in palese conflitto d'interessi rispetto all'ordine del giorno e, dunque, anche se convocata, non avrebbe potuto partecipare alla votazione.Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda dell'attrice ed annullato la delibera impugnata.

Il conflitto d'interessi.Il giudice osserva che le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ad al valore dell'intero edificio, siaai fini del calcolo del quorum costitutivo che di quello deliberativo, compresi, quindi, anche i condomini in potenziale conflitto di interessi.

Quest'ultimi possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di volto (Cass. 1898/2018).

Ne consegue che, nel caso di specie, la mancata convocazione dell'attrice determina l'annullamento della delibera per violazione dell'art. 66 disp. att c.c.

La disciplina societaria. Alla stessa soluzione si perviene anche seguendo l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è applicabile per analogia l'art. 2373 c.c. in materia di conflitto d'interessi nel diritto societario: «se è dimostrata una sicura divergenza tra "l'interesse istituzionale del condominio" e specifiche ragioni personali di determinati partecipanti, i quali non si siano astenuti ad abbiano perciò concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la delibera approvata sarà invalida».

La situazione di conflitto va valutata caso per caso. Tuttavia - precisa il tribunale - l'invalidità discende non solo dallapositiva verifica del voto determinate dei condomini in conflitto d'interessi, ma altresì dalla dannosità, seppure potenziale, della deliberazione in particolare laddove diretta a soddisfare interessi extracondominiali o esigenze lesive dell'interesse condominiale alla gestione dei beni comuni.

Emergenze da accertare in concreto, come è da accertare in concreato se la partecipazione al voto del condomino in conflitto d'interessi sia risultata essenziale per raggiungere le maggioranze di legge (c.d. "prova di resistenza").

Nessuna norma vieta la convocazione del condomini in conflitto d'interessi. Il Tribunale conclude affermando il diritto del condomino in potenziale conflitto ad essere convocato sempre in assemblea; la sua partecipazione al voto deve essere valutata in concreto e, solo se determinante, può incidere sulla validità della delibera.

Il diritto del condomino (anche se in conflitto d'interessi) di essere convocato non è invece vietato da alcuna norma, con la conseguenza che, nel caso in esame, l'attrice avrebbe dovuto essere in ogni caso convocata.

Va considerato, peraltro, che nella fattispecie in esame risultava all'od.g. altro argomento ("varie ed eventuali") diverso da quello dove è stato ravvisato il potenziale conflitto di interessi, sul quale l'assemblea ha positivamente deliberato senza che fossero stati dapprima convocati tutti i condomini.

Conclusioni.Va annullata la delibera con cui l'assemblea nomina l'avvocato per difendersi nel giudizio promosso contro il Condominio dalla singola proprietaria, se quest'ultima non è stata regolarmente convocata. Lo ha stabilito il Tribunale, secondo il quale è invalidala delibera se all'assemblea non è stato regolarmente convocato anche il condomino in conflitto d'interessi.

Non importa se all'ordine del giorno vi sia la nomina del legale che dovrà difendere il Condominio proprio nella causa che il singolo proprietario ha intentato contro l'ente di gestione: il condomino "in conflitto d'interessi" ha comunque diritto a essere avvisato della riunione, mentre la possibilità di esercitare il diritto di voto deve essere valutata in concreto e può incidere sulla validità della decisione soltanto se risulta essenziale per raggiungere le maggioranze di legge.

Fonte: condominioweb