In caso di immobile pignorato, i canoni non percepiti non vanno dichiarati

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Anche in caso di pignoramento dell'immobile, si continua ad applicare l'art. 26, comma1, TUIR,secondo cui i redditi fondiari concorrono a formare il reddito indipendentemente dalla loro percezione.

Non rileva il fatto che il contribuente riferisca di aver perduto il possesso del bene locato a seguito della nomina di un custode giudiziario diverso dal debitore.

Di conseguenza,il mancato incasso delle locazioni da parte del custode (di cui si può farvalere l'eventuale responsabilità) non può comunque giustificare l'omessa dichiarazione. Questo è quanto stabilito dalla C.T.R. Lombardia con la sentenza n. 2424/24/2017, depositata il 31 maggio 2017.

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Nel caso di specie, l'amministrazione aveva sottoposto a tassazione il reddito derivante da locazione non abitativa di un immobile oggetto di pignoramento. La contribuente contestava la non corretta applicazione dell'art. 26, comma 1,DPR n. 917/1986, che prevede che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito indipendentemente dalla loro percezione, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.

La norma citata - secondo la ricorrente - presuppone il possesso dell'immobile, che la stessa ricorrente, invece, avrebbe perso nel 2009, a seguito del pignoramento dell'immobile con nomina di un custode giudiziario diverso dal debitore.

La CTR Lombardia, confermando la decisione di primo grado, ha respinto le contestazione sollevate dalla contribuente.

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Effetti del pignoramento -Il giudice tributario evidenzia innanzitutto che il pignoramento consiste in un'ingiunzione al debitore di astenersi da qualsiasi atto volto a sottrarre alla garanzia del credito il bene soggetto all'espropriazione.

Esso di atteggia, dunque, come un vincolo di destinazione che lo Stato imprime sul bene, in funzione del soddisfacimento dei creditori.Qualora venga nominato un custode diverso dal debitore, questi agisce come ausiliare del giudice, quale organo pubblico della procedura esecutiva.

Compiti del custode-Il custode, a seguito dell'investitura del giudice, si trova, dunque, ad avere una relazione qualificata con il bene pignorato, che ha l'obbligo di conservare ed amministrare,ritraendone ogni utilità, ivi inclusa la riscossione delle rendite, in funzione della vendita.Il compito del custode è quello di realizzare l'interesse della procedura esecutiva,tuttavia va considerato che esso, quale effetto del soddisfacimento dei creditori,comporta la liberazione del debitore dalle proprie obbligazioni e questo risultato vienerealizzato anche mediante l'utilizzo delle rendite fondiarie riscosse dal custode, checoncorrono alla formazione della massa da distribuire ai creditori.

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La disciplina del TUIR - Ciò premesso, la Commissione Tributaria osserva che: "il richiamo al possesso contenuto nell'art. 26 del d.P.R. n. 917/86 è effettuato inrelazione al collegamento della rendita al titolare del diritto sul bene, essendo la suariscossione riferibile al possessore.Conseguentemente, ai fini tributari, il venir meno del possesso rileva quale indice dellamancanza di tale collegamento, tuttavia nel caso di nomina di custode giudiziario nonpuò ritenersi che tale collegamento venga meno poiché il terzo è un mero detentorequalificato del bene e i poteri di conservazione ed amministrazione a lui conferitivengono esercitati per realizzare, indirettamente, l'interesse del debitore".

Nel caso di specie, la contribuente, a sostengo delle proprie ragioni, ha altresì dedotto che, dal progetto didistribuzione predisposto nel corso della procedura esecutiva e depositato nel presentegiudizio, risulta che ai creditori è stato distribuito il solo ricavato della vendita e, quindi,sarebbe dimostrato che il custode non ha riscosso alcuna rendita.Tuttavia, tale circostanza - secondo la CTR - non può essere posta a valido fondamento dell'appello, "poiché l'art. 26cit. chiarisce espressamente che la concorrenza della rendita fondiaria alladeterminazione del reddito prescinde dall'effettiva percezione, fermo in ogni caso ildiritto di far valere la responsabilità del custode giudiziario per il mancato adempimentodelle obbligazioni che la legge gli impone".

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La conservazione del possesso del bene da parte della contribuente, se pure detenuto per mezzo del custode giudiziario, imponeva quindi l'obbligo dichiarativo, non essendosufficiente, in presenza di contratti di locazione, la dichiarazione della sola renditacatastale.




Fonte: www.condominioweb.com