Abbiamo diritto ad avere dal nostro amministratore i dati di tutti i condomini?

Una norma specifica introdotta dalla riforma del condominio consente a ciascun condomino di chiedere all'amministratore i dati di tutti i condomini, vediamo.

Tag: condominio, dati personali, privacy

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La richiesta dai dati dei condòmini è legittima.

Ciascun condomino può richiedere all'amministratore informazioni circa i dati di altri condomini? No, non ci riferiamo al caso di condomini morosi, ma senza motivi specifici. La legge di riforma del condominio (L. n. 220/2012) ha apportato significative modifiche alle norme circa la circolazione dei dati personali dei condomini all'interno (e per i morosi anche fuori) del condominio.

Ha istituito, innanzitutto, il registro di anagrafe condominiale e poi ha previsto specifici compiti per l'amministratore e diritti nonché i doveri per i condomini.

Tra i diritti vi è appunto, come vedremo, quello di ciascun condomino di chiedere informazioni in merito ai dati di altri.

Ma, forse qualcuno più riservato si chiederà, a cosa dovrebbero servire tutte queste informazioni? E che ne è della privacy? E poi, siamo sicuri che si tratti di dati affidabili?

Andiamo per ordine e partiamo, come sempre dal dato normativo.

Registro di anagrafe condominiale, adempimenti e diritti

Dicevamo che la riforma del condominio ha introdotto il registro di anagrafe condominale, che deve contenere "le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio" (v. art. 1130 co.1 n.6 c.c.).

La riforma ha anche previsto una procedura in capo all' amministratore ed ai singoli condòmini finalizzata a far sì che il registro sia compilato ed aggiornato.

Così, è previsto che "ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.

Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili" (v. art. 1130 co. 1 n.6 c.c.).

La mancata tenuta e cura del registro è ipotesi di grave irregolarità in base alla quale può essere richiesta la revoca giudiziale dell'amministratore (v. art. 1129 co. 12 n. 7 c.c.).

A seguito della riforma del condominio, oggi il codice civile prevede inoltre, ed è qui la risposta alla nostra domanda iniziale, che "contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130," e dunque i registri di anagrafe, dei verbali, di nomina e revoca dell'amministratore e di contabilità - "nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata" (v. art. 1129 co. 12 n. 7 c.c.).

Osserviamo che in proposito la norma non parla di condomini, ma si riferisce ad una categoria più amplia, quella degli interessati, tra cui ad es. potremmo trovare i conduttori (d'altronde il registro dee contenere anche i loro dati, in quanto titolari di diritti personali di godimento); non sembra a chi scrive che possa intendersi riferita a terzi estranei al condominio (laddove ci fosse stata tale volontà, la legge lo avrebbe espressamente previsto, come ad es. è stato con l'art. 3, D. Lgs. n. 23/2001 per i il monitoraggio sui contratti di locazione non registrati).

Se poi gli altri condomini sono morosi, la richiesta di avere i loro dati è legittimata anche da un'altra norma, per la quale l'amministratore deve fornire, al condomino che ne faccia richiesta, l'"attestazione circa lo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso" (v. art. 1130 co. 1 n. 9).

E, dunque, cerchiamo ora di rispondere alle domande che ci ponevamo all'inizio.

Anagrafe condominiale: contenuto e affidabilità delle informazioni.

I dati a inserire nel registro di anagrafe condominiale è indicato dalla legge: come possiamo notare, la privacy è rispettata, trattandosi di informazioni già contenute in pubblici registri e dunque disponibili per chiunque.

Quanto alla tutela della privacy, certamente il trattamento dei dati da parte dell'amministratore deve rispettare la normativa (di settore e non) e dunque in primis quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dalle disposizioni di adeguamento al Regolamento UE 679/2016).

Certo, i curiosoni potranno farsi un po' di fatti nostri, ma non poi tantissimi. Sapendo ciò, però, è bene fornire all'amministratore - può succedere che vengano richieste informazioni in più rispetto a quelle indicate dalla legge - solo i dati previsti dalla legge; l'amministratore potrà poi chiederci altri dati ove dovessero risultino specifici, espliciti, legittimi e necessari motivi (e comunque nel rispetto della norme ex D. Lgs. n. 196/2003); ma questi non potranno essere forniti ai sensi dell'art. 1129 co. 2.

Al di là delle curiosità, quali necessità potrebbe avere un condomino di conoscere i dati degli altri?

Be' ad es. di avvertire il vicino, magari residente altrove, di un'infiltrazione o di una perdita d'acqua proveniente da casa sua; del fatto che il suo gatto si è cacciato in qualche guaio, ad es. non sa più scendere dal tetto o dall'albero da dove è salito; del fatto che i suoi figli stanno facendo un gioco pericoloso sulla finestra di casa etc.; i dati possono servire anche a contattare il vicino nei modi più blandi o di farsi valere nelle sedi di legge in quelli più "severi" (leggi citazione in giudizio o leggi denunce, querele, etc.) ad es. per tutelarsi da molestie che possono essere di vario tipo: ad es. emissioni come rumore, esalazioni, fumi, etc.; oppure può anche succedere che il condomino abbia notato maltrattamenti nella famiglia dell'altro; il vicino di casa, anche se spesso dice che non si era accorto di nulla, sai di noi più di quanto noi stessi sappiamo!

Sa cosa fa nostra/o moglie/marito quando voi usciamo, sa come litighiamo, se ci lanciamo i piatti, noi che quando lo salutiamo siamo così a modo, se i nostri figli appena usciamo ascoltano la musica a palla o si fumano la sigaretta, etc. etc.

Concludiamo dicendo che il vicino di casa può anche salvarci la vita, se sa come contattarci! Insomma, bisognerebbe cercare di capire con chi si vive così a stretto contatto e non chiudersi a priori.

Infine, dedichiamoci all'ultimo dubbio: siamo sicuri che i dati contenuti nel registro di anagrafe siano affidabili? Naturalmente, la legge richiede che lo siano, ma potrebbero ad es. non essere aggiornati. Infatti, sarà cosa buona, soprattutto prima di compiere atti formali come notificare citazioni in giudizio, effettuare le opportune verifiche.

Fonte: www.condominioweb.com