Amministratore di condominio non aggiornato: quali conseguenze?

L'assenza delle condizioni di cui alle lett. "F" - "G" costituisce una causa di caducazione del rapporto di mandato?

Tag: amministratore, condominio, aggiornamenti professionali

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Una questione sulla quale gli operatori del diritto spesso si interrogano interessa la obbligatorietà o meno dei crediti formativi, nonché, in particolar modo le conseguenze della mancata frequentazione dei corsi di formazione periodica di 15 ore annuali.

Sul punto, prima di cercare adeguate risposte, ricordiamo a noi stessi cosa ha specificato il novellato art. 71 bis disp.att.cc, di seguito riportato

"Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Orbene, ad un dettagliato esame della norma in commento, sembrerebbe evidente (almeno in apparenza) che il legislatore non ha ricondotto alcun effetto sanzionatorio al mancato conseguimento delle ore di aggiornamento (a differenza di quanto avviene all'interno di tanti Ordini Professionali, per i quali è previsto un vero e proprio obbligo, pena l'applicazione di provvedimenti disciplinari).

Di qui un inevitabile interrogativo: l'assenza delle condizioni di cui alle lett. "F" - "G" costituisce una causa di caducazione del rapporto di mandato?

Orbene, trattasi di una questione affatto semplice o scontata, affrontata almeno per ora da due soli giudici di merito, giunti alla medesima conclusione, nonostante la diversità di vedute in ordine all'illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore non aggiornato.

Invero, si segnala una recente pronuncia del Tribunale di Padova che, con sent. n. 818 del 24.03.2017, ha statuito la nullità della delibera assembleare di rinnovo del mandato in favore di un amministratore privo dei requisiti di cui al D.M. 140/2014 " E'pacifico in giurisprudenza che la mancata frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di condominio nel senso che l'amministratore non potrà assumere incarichi per l'anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla". Si precisa infatti nella richiamata sentenza che, al fine di impedire l'impugnativa della delibera di nomina, l'amministratore avrebbe dovuto dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni normative, producendo, in mancanza dell'attestato, un'autocertificazione, ovvero i documenti attestanti l'iscrizione al corso obbligatorio, pena (si ribadisce) l'invalidità della statuizione assembleare che dispone la conferma della carica, con conseguente revoca dall'incarico.

Sulla medesima linea di colloca anche una successiva pronuncia Tribunale di Verona (sent. n.2515 del 13.11.2018), la quale ritiene che l'inottemperanza all'obbligo di seguire i corsi di formazione periodica non integra un motivo di nullità della nomina; tuttavia può configurare una grave irregolarità giustificativa della revoca dall'incarico, oltre che costituire una fonte di responsabilità per l'amministratore nei confronti dei partecipanti alla comunione.

In conclusione, se è indubbio che le pronunce sopra citate giungono a conclusioni differenti in ordine alla validità della statuizione assembleare di conferma della carica, non sfuggirà all'attento lettore che ambedue i giudici di merito sanzionano l'omessa frequenza dei corsi di aggiornamento con la revoca giudiziaria, ovvero ritengono l'amministratore che non si aggiorna annualmente non meritevole di conferma.

Fonte: www.condominioweb.com