Abbattimento degli alberi di proprietà condominiale: quale maggioranze adottare?

Quando la delibera che decide dell'abbattimento di alberi in proprietà condominiale può considerarsi nulla?

Tag: abbattimento alberi, condominio

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La vicenda. Un proprietario impugna la delibera che aveva disposto l'abbattimento di dodici alberi di proprietà condominiale, contestandone la nullità. Il condominio eccepisce l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1137 c.c. e ne contesta la fondatezza nel merito.

La giurisprudenza. Il Tribunale affronta una serie di eccezioni alla luce delle (scarse) pronunce giurisprudenziali in argomento:

  • - l'abbattimento di un albero condominiale è equiparabile alla distruzione di un bene comune - a condizione, ovviamente, che il titolo di proprietà della pianta non disponga diversamente ovvero che la stessa sia stata piantata da un condomino nel giardino comune - e, costituendo quindi un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c., necessita del consenso unanime dei partecipanti per determinarne la legittimità (C.d.A. Roma n. 478/2008);
  • - tale regola generale è suscettibile di deroga ove l'abbattimento non realizzi un cambio di destinazione d'uso del giardino - ad esempio, trasformandolo in un parcheggio -, bensì una mera riorganizzazione del medesimo e che sia finalizzato a una maggiore efficienza nel godimento della cosa comune; in tal caso la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'intervento rientri nel novero delle innovazioni ammissibili a fronte del consenso di due terzi dell'assemblea ex art. 1136, comma 5 c.c. (Cass. Civ., n. 3223/2015);
  • - infine, nell'ipotesi in cui si manifesti una situazione di urgenza - perché, ad esempio, l'albero è pericolante e/o suscettibile di arrecare danni a cose o persone -, l'amministratore è legittimato a intervenire immediatamente di propria iniziativa ai sensi dell'art. 1135, ultimo comma c.c., con il solo obbligo di riferire del proprio operato alla prima assemblea utile.

La sentenza. L'impugnazione è accolta (Trib.

Gorizia, n. 35/2019).Il giudice goriziano fa applicazione dei suesposti principi rilevando che:

  • - non sussiste il requisito dell'urgenza: "Dalla lettura del verbale dell'assemblea si evince che non vi sono particolari necessità per l'abbattimento…", "La stessa delibera nulla afferma quanto alla pericolosità degli alberi o sulla possibilità di valutazioni da parte di esperti quanto all'effettiva necessità di abbattimento degli alberi per la loro pericolosità accertata" e "…si ha l'impressione che si voglia dare corso all'abbattimento di ben 12 alberi solo perché vi è stato il crollo di uno in una giornata di bora, né si comprende perché certi pinus pinea debbano venire abbattuti, mentre altri semplicemente potati";
  • - non sussiste l'unanimità dell'assemblea: "La stessa delibera non riporta né i millesimi di approvazione né le esternazioni dei voti dei dissidenti, tenuto conto che non viene riportato che la delibera fosse stata presa all'unanimità", dal che la delibera è nulla e impugnabile in ogni tempo e pure dal condomino che ha espresso un voto favorevole: "Nel caso di specie tale delibera incide sui diritti individuali di comproprietà dei condomini dissenzienti", "… così come il condomino che anche abbia votato favorevolmente in sede assembleare una delibera nulla ha facoltà di ripensamento";
  • - l'abbattimento non è giustificato dal fatto che le piante in questione si trovassero a una distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge: "Irrilevante il fatto che gli alberi non si trovassero a "distanza legale" atteso che anche le piantumazioni possono maturare usucapione della minore distanza da quella legale e non risulta che vi fosse contestazione da parte di soggetti terzi";
  • - irrilevante è infine il fatto che l'intervento sia stato autorizzato dalla Pubblica Amministrazione: "Rileva il Giudicante, inoltre, che il parere favorevole espresso dal Comune di Monfalcone non sia in alcun modo vincolante".

Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, il Tribunale ritiene che la delibera assunta a maggioranza, e non all'unanimità, avente a oggetto la distruzione di un bene comune quali sono gli alberi condominiali sia nulla poiché lesiva dei diritti di comproprietà in capo ai condomini dissenzienti.

Il principio di diritto espresso. La delibera che decide dell'abbattimento di alberi in proprietà condominiale con voto a maggioranza, e non all'unanimità, nonché in assenza dei presupposti dell'urgenza e/o del pericolo di danno è nulla per violazione dell'art. 1120 c.c.

 

Fonte: www.condominioweb.com