Impugnazione della delibera, scatta l'improcedibilità se il condòmino non partecipa personalmente alla mediazione

Non basta la presenza dell'avvocato davanti al mediatore,condòmino sanzionato dal giudice per la sua assenza

Tag: delibera, impugnazione, condomino

vacanze

Il fatto. Il condomino citava in giudizio il Condominio chiedendo l'annullamento di una delibera assembleare e la condanna dell'ente di gestione al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva il Condominio eccependo il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte dell'attore, chiedendo il rigetto della domanda a la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.

Alla prima udienza, il giudice concedeva al condomino il termine per avviare la mediazione obbligatoria.

Al successivo incontro davanti al mediatore, tuttavia, il condomino non compariva personalmente, ma tramite il suo avvocato.

Circostanza che veniva eccepita dal Condominio, che chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda ex art. art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Roma si trova dunque a dover valutare le conseguenze processuali della mancata partecipazione di persona della parte che ha promosso la mediazione.

Fonte: www.condominioweb.com