Preventiva escussione dei condomini morosi e parziarietà dell'obbligazione

Recupero del credito in ambito condominiale: quale è la strada proceduralmente corretta ai fini dell'ottenimento del risultato preposto?

Tag: condomini, morosi, recupero credito

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In un contesto in cui, a tutt'oggi, il recupero del credito in ambito condominiale costituisce un ampio settore del contenzioso giudiziario, la giurisprudenza di merito e di legittimità non smette di fornire elementi utili a chiarire la strada proceduralmente corretta ai fini dell'ottenimento del risultato preposto.

La questione implica la necessaria considerazione della natura delle obbligazioni. Si parla, a tal uopo, di solidarietà o parziarietà delle obbligazioni.

Il principio di solidarietà nelle obbligazioni è così sintetizzabile : quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.).

Le obbligazioni condominiali non sono regolate sulla base del principio appena enunciato. Si parla, infatti, di parziarietà delle obbligazioni.

La Corte di Cassazione, sez. II civile, con la sentenza 9 gennaio 2017, n. 199, nel pronunciarsi in merito ad un giudizio avente ad oggetto una "obbligazione per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del solaio di un lastrico solare di proprietà esclusiva assunta dall'amministratore del condominio, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti dell'appaltatore", ha richiamato la pronuncia a Sezioni Unite N. 9148 dell'8 aprile 2008, confermandone il principio (stante l'inapplicabilità ratione temporis del meccanismo di garanzia introdotto con L. 220/2012): "in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall'appaltatore, incombente su chi abbia l'uso esclusivo del lastrico e sui condomini della parte dell'edificio cui il lastrico serve, è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazione assunta nell'interesse del condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese".

Fonte: www.condominioweb.com