Distacco dal contatore generale del condominio. Quando è legittima la delibera di autorizzazione da parte dell'assemblea?

La gestione dei morosi cronici

Tag: distacco, acqua, condominio

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E’ indubbiamente un fatto diffuso all'interno di non pochi condominii che qualcuno non paghi i propri consumi di acqua e conseguentemente l'amministratore non riesca a reperire la liquidità sufficiente per pagare le fatture della società che gestisce in ogni Regione il servizio idrico pubblico.

Orbene, la suddetta problematica, pur se ascrivibile in una piccola parte alla omessa comunicazione di taluni in ordine ai dati della lettura del contatore, trova le proprie radici soprattutto nella persistente inerzia di alcuni, incuranti degli oneri a loro carico (cd. morosi cronici).

Ed è proprio a causa loro che l'amministratore, per far fronte alle pretese dei creditori, si ritrova spesso suo malgrado nella scomoda posizione di dover richiedere ai condomini cd "virtuosi" di anticipare pro quota la parte del/dei morosi.

Se per tanti anni ci si è domandato come mai non venisse consentito ai singoli di potersi creare un allaccio autonomo per l'acqua, così come avviene per la luce o il gas, e rendersi quindi autonomi, oggi finalmente tutto questo è possibile.

Per esempio, l'Acquedotto Pugliese ha (già da un po') accordato ai singoli condomini che vogliono crearsi una utenza propria, ovvero per coloro che sono stanchi di pagare di tasca propria anche i consumi di acqua di altri, di dissociarsi dalla compagine condominiale e di procedere alla stipula di un autonomo contratto di fornitura, con un allaccio indipendente.

Uniche due condizioni cui l'Ente erogatore ha subordinato l'opportunità sopra indicata sono:

  1. il riconoscimento e la disponibilità ad onorare la quota parte di debito maturato sino al momento dell'effettivo distacco dall'impianto comune;
  2. la necessità di una specifica delibera condominiale autorizzativa alla separazione dal contatore centrale ed a creare una nuova "nicchia" nei muri comuni per il ricovero del misuratore.

Ed è proprio in relazione alle modalità di adozione della suddetta statuizione che sorgono talune perplessità.

Invero, si ribadisce, secondo quanto richiesto dall'Acquedotto Pugliese sarebbe sufficiente una semplice determinazione assembleare favorevole al distacco.

Ma è corretta la votazione a favore del distacco? A che condizioni?

Per esperienza diretta lo scrivente può affermare con certezza che, quanto più è piccolo un condominio più diventa rilevante la morosità di qualcuno e quindi si rende necessario isolarsi dalla criticità manifesta.

Ciò posto, va aggiunto che se il problema è causato da uno o due condomini cronicamente morosi, tutti gli altri sentono la necessità di distaccarsi dalla condotta comune per crearsene una autonoma.

E qui nasce il problema. Secondo le disposizioni che l'Ente erogatore stesso fornisce (con un fac-simile) agli utenti, la delibera dovrebbe contenere i nomi di coloro che intendono distaccarsi e la autorizzazione della assemblea in favore di costoro.

Se i presenti in assemblea (tutti o quasi) sono coloro che hanno interesse al distacco, non possono essere essi stessi a votare favorevolmente per prestare il consenso. Ovvero possono farlo ma solo in modo corretto, affinché non possa essere contestata dagli assenti.

Facciamo un banale esempio, tanto da non creare equivoci.

Immaginiamo che un condominio ALFA sia composto da n. 12 proprietari a cui diamo una lettera per nome : A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M ed infine N.

Dunque, A, e B sono i morosi cronici, che magari non partecipano all'assemblea (per imbarazzo), oppure partecipano preoccupati e votano anche contro la deliberazione, ed oltre a loro partecipano anche C, D, E, F, G, H, I ed L..

Al momento della votazione a favore del distacco richiesto da C, D, E, F, G, ed H (se non anche I ed L) possono votare tutti indistintamente? Non si ravviserebbe un chiaro conflitto di interesse, posto che, nella fattispecie sopra indicata, i comunisti "interpellati" opererebbero un auto-riconoscimento dell'autorizzazione richiesta e quindi il parere favorevole al distacco proverrebbe dalle stesse persone che hanno avanzano l'istanza autorizzativa?

A questo punto, a modesto parere del sottoscritto, la soluzione più idonea per scongiurare qualsiasi conflitto di interesse sarebbe quella di adottare una sola determinazione per ogni singolo condomino intenzionato a creare un allaccio separato.

In altri termini, tornando all'esempio di cui sopra, se l'istanza autorizzativa è avanzata da tutti o quasi i partecipanti all'assise, allora sarà opportuno che si discuta e si voti per ciascuna singola richiesta, con la astensione dell'interessato, ripetendo quindi l'operazione per il numero degli istanti.

Un ultimo chiarimento appare però opportuno. Posto, quindi, che il distacco degli appartamenti dall'impianto idrico condominiale può essere riconosciuto dall'assemblea (Cass. n. 28616/2017) solo a condizione che ciò non comporti al bene comune squilibri al funzionamento e/o consumi maggiori, l'art. 1118 c.c. ci ricorda che le spese di conservazione e manutenzione della condotta principale rimane a carico anche di coloro che vi sono distaccati, che rimangono invece esonerati dal pagamento dei consumi.



Fonte: www.condominioweb.com