Antenna centralizzata condominiale: chi deve partecipare alle spese per interventi di conservazione?

Manutenzione dell'antenna TV condominiale e ripartizione delle spese: chi partecipa ai costi di conservazione dell'impianto?

Tag: antenna centralizzata, condominio, interventi

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L’ antenna per la ricezione del segnale radiotelevisivo, assieme ai cavi per portare tale segnale nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva, è parte integrante del così detto impianto TV.

Esso è menzionato nell'art. 1117 c.c. ed in ragione di ciò va considerato condominiale fino al punto di diramazione verso le singole unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Si tratta di una novità introdotta nel codice civile dalla legge n. 220 del 2012. Ciò non vuole dire che prima di questa novella l'impianto Tv centralizzato non fosse considerato condominiale.

La Cassazione, infatti, in più occasioni prima di questa novità legislativa ha avuto modo di affermare che sono condominiali non solamente le cose elencate nell'art. 1117 c.c., ma anche quelle che si trovano in un rapporto di funzionalità ed accessorietà rispetto alle parti in proprietà esclusiva.

L'impianto TV, in quest'ottica, era considerato funzionale alla ricezione del segnale radiotelevisivo a servizio delle abitazioni sicché si dubitava della sua condominialità fino alla diramazione nelle suddette unità immobiliari.

Oggi, come prima del 2012, solamente una diversa disposizione contrattuale (contenuta negli atti d'acquisto o nel regolamento) o la installazione dell'impianto TV successiva alla costruzione dell'edificio (in questi casi sarebbe da considerarsi un'innovazione suscettibile d'utilizzazione separata) può e poteva far sì che la proprietà fosse ristretta solamente ad un gruppo e non a tutti i condomini.

Sono esclusi a propri dalla proprietà dell'impianto anche tutti quei condomini che non hanno la possibilità materiale di usufruirne (ad esempio proprietari dei box o delle cantine perché non collegati).

Trattandosi di un bene comune, nei limiti e con le possibili eccezioni fin qui esposte, è obbligo di tutti gli interessati partecipare alle spese d'uso e conservazione del più volte citato impianto.

Perché si pagano le spese di conservazione dell'impianto TV?

I condòmini partecipano alle spese condominiali perché proprietari delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

La misura dell'obbligo è data dalle tabelle, dal criterio di riparto applicabile, in relazione alla singola spesa manutentiva della sua deliberazione o erogazione da parte dell'amministratore, ma in generale il condòmino partecipa alle spese condominiali in quanto queste rappresentano una obbligazione propter rem , ossia legata alla cosa, per meglio dire al diritto sulla cosa (si veda sul punto, tra le tante, Cass. 18 aprile 2003 n. 6323).

Data questa premessa, non vi sono dubbi che, per le ragioni di carattere generale fin qui esposte, alle spese di conservazione dell'impianto TV (con ciò intendendosi quelle che servono a mantenere in funzione l'impianto) debbano sempre partecipare tutti i condòmini (interessati, cioè comproprietari dell'impianto).

Si possono non pagare le spese d'uso dell'impianto TV?

Al pari dell'impianto di riscaldamento condominiale il condomino può rinunciare anche all'uso dell'antenna condominiale. In tal caso egli, come per il citato riscaldamento, parteciperà alle spese di conservazione ma non a quelle d'uso.

Tanto, ad avviso dello scrivente, può trarsi dai principi generali enunciati dalla Cassazione con riferimento alla rinuncia all'uso dell'impianto di riscaldamento.

Gli ermellini, nella sentenza n. 5974 del 25 marzo 2004, spiegano chiaramente perché tale affermazione sia corretta, cioè perché oltre all'impianto di riscaldamento sia estensibile a ogni impianto suscettibile di distacco da parte del condòmino.

Il motivo sta nella natura delle obbligazioni sottese a spese di conservazione e spese d'uso. In tal senso si legge nella sentenza citata come sia cosa nota vi sia differenza di funzione ed di fondamento delle spese per la conservazione e delle spese per l'uso.

Tale distinzione è data in linea di principio dall'art. 1104 cod. civ., il quale, per quanto sia dettato in relazione alla comunione in generale, è applicabile al condominio in ragione della sua portata generale e del richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c.

La diversità tra le suddette categorie di spese va rintracciata nello scopo, cui le distinte obbligazioni adempiono come anche al fondamento in ragione del quale le obbligazioni (per la conservazione e per l'uso delle parti comuni) sono ascrivibili ai condomini.

La differenza va ricondotta alla distinzione tra l'utilizzazione oggettiva e l'uso soggettivo delle parti comuni.

Le spese riguardanti la conservazione - il cui scopo e fondamento consisto il primo nel mantenimento della integrità, cioè del valore capitale, delle cose, degli impianti e dei servizi comuni e nella loro utilizzazione obbiettiva - devono essere corrisposte dai condomini in ragione del diritto di proprietà.

Le spese per l'uso - in datene la ragion d'essere nell'utilizzazione concreta delle cose comuni - si ripartiscono in relazione alla misura dell'uso; uso potenziale, è utile rammentarlo (si veda Cass. n. 13161/1991)

Data questa premessa generale, proseguono i giudici, «tenuto conto della relazione tra cose proprie e comuni; del diverso spessore del carattere della necessità per l'esistenza e per l'uso delle unità immobiliari in proprietà solitaria; della funzione e del fondamento differenti delle diverse spese per le parti comuni: tutto ciò considerato, emerge la ragione per cui nell'art. 1118 comma 2 cod. civ. (vecchia formulazione n.d.A.) delle spese per l'uso non si fa menzione. A differenza dalle spese per la conservazione delle parti comuni, le quali ancorché non assolutamente indispensabili offrono comunque una certa utilità oggettiva a tutte le unità immobiliari, le spese per l'uso sono correlate all'effettivo godimento: ovverosia ad un fatto soggettivo, di per sé mutevole, che può essere attuato in misura diversa o che, in ipotesi, potrebbe anche non essere effettuato per nulla. Perciò alle spese per la conservazione al condomino non è consentito sottrarsi, anche quando le cose /sono indispensabili soltanto entro certi limiti, come nel caso dell'impianto di riscaldamento; a determinate condizioni, invece, alle spese per l'uso il condomino può evitare di concorrere» (Cass. n. 5974/04).

Sintesi: se si rinuncia all'uso dell'impianto TV non si pagano i costi connessi all'uso, ma quelli di conservazione (a dire il vero quasi tutti quelli afferenti questo tipo di impianto) sì, in quanto rinuncia all'uso non vuol dire rinuncia alla proprietà.

Fonte: www.condominioweb.com