L'uso dell'ascensore è un diritto inviolabile costituzionalmente garantito che non può essere messo in discussione da alcuna delibera assembleare

L'uso dell'ascensore rientra senza dubbio fra i diritti inviolabili di ogni condòmino.

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Ora è finalmente certo: l'uso dell'ascensore rientra senza dubbio fra i diritti inviolabili di ogni condòmino. Ci sono voluti tre gradi di giudizio e infine la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21209-2019, ha riconosciuto e deliberato questo assunto, ponendo l'ultima parola su una lite giudiziaria cavillosa quanto inutile cominciata oltre dieci anni fa, a causa delle incomprensibili e irragionevoli determinazioni di un'assemblea condominiale che aveva negato a un proprietario l'arrivo dell'ascensore fino all'ultimo piano dello stabile, lì dov'erano collocati i suoi due appartamenti.

Roba da far impallidire Elisha Otis. Quando nel lontano 1854 il brillante inventore e imprenditore americano ebbe a presentare al Crystal Palace di New York il primo vero ascensore, finalmente dotato di un dispositivo di sicurezza automatico assolutamente indispensabile per l'uso umano, egli non avrebbe mai immaginato quanto la sua creatura sarebbe potuta diventare oggetto, centosettant'anni dopo, di dispute giudiziarie così discriminatorie e gestite al limite della soglia di ingiustizia sociale.

Da parte nostra, se da un lato finalmente prendiamo positivamente atto della recente, chiarificatrice, definitiva e giusta statuizione pervenuta dalla Suprema Corte, non possiamo - di converso - non ritenere quantomeno assurdo e pericoloso che al tempo d'oggi si provi e si riesca, in modo così pretestuoso e farraginoso, a discutere e litigare nei condomìni e nelle aule di giustizia in ordine alla qualificazione giuridica del diritto all'uso dell'ascensore, nonostante l'esistenza - nel nostro mondo reale - di una consolidata, comune e indiscussa percezione di tal manufatto, associata alla sua universalmente riconosciuta utilità.

La storia narra infatti che il signor Otis, oltre a porsi l'obiettivo di perfezionare soluzioni già sperimentate sin dai tempi degli antichi romani, i quali facevano azionare dagli schiavi grosse carrucole per sollevare bestie e gladiatori al Colosseo, avesse a cuore soprattutto la possibilità di agevolare i costruttori nello sviluppo in altezza degli edifici per contrastare l'impennata del valore dei terreni, causata - all'epoca - dalla fortissima e improvvisa concentrazione di abitanti nei grandi agglomerati urbani della costa orientale d'America.

Dunque vi sarebbe da capire come mai, nell'epoca dei droni sui grattacieli, il nostro signor condomino possa essere stato così irresponsabilmente colpito dalla totale assenza di correttezza, equità e giustizia condominiale, e si sia dovuto arduamente adoperare, per anni, al fine di decodificare e contrastare le sottili differenze tra nullità e annullabilità delle delibere incriminate, il cui valore intrinseco e procedurale, rispetto alla palese aberrazione della vicenda, perde ogni significato giuridico ed assume al contempo i contorni di una penosa, immeritata e sorda punizione.

Veniamo dunque all'iter giudiziario, e cerchiamo di comprenderne i passaggi.

La Corte di Appello di Brescia, in riforma della decisione del Tribunale di Bergamo che aveva dato ragione al condòmino sulla pretesa declaratoria di nullità o di invalidità delle delibere riguardanti l'installazione dell'ascensore, ha sostenuto che "l'intervento era dovuto a ragioni di comodità e di incremento del valore degli immobili, oltre che per l'opportunità di eliminare ostacoli ad eventuali portatori di handicap, senza tuttavia la previsione di raggiungere l'ultimo piano nel quale erano ubicati i due appartamenti".

Ma non solo. Come innanzi esplicitato, la stessa Corte di Appello di Brescia, nel richiamare la distinzione fra delibere nulle ed annullabili, ha escluso che il diritto all'uso dell'ascensore sia annoverabile tra i diritti individuali inviolabili e ha conseguentemente ritenuto che - proprio in relazione ai termini di impugnazione delle delibere annullabili e non nulle - la manifestata resistenza del condòmino alle decisioni assembleari oltre i fatidici trenta giorni doveva ritenersi prescritta perché azionata "in ritardo" rispetto alle previsioni di legge.

Come ci si può assoggettare a tali argomentazioni? Come realisticamente condividerle? Ma davvero è possibile parlare di comodità, di incremento di valore, di opportunità nel rimuovere ostacoli attraverso la dotazione di un ascensore, prescindendo al contempo
dalla necessaria, intima connessione che esiste fra tali attività e lo specifico diritto del proprietario a esercitarle?

Ecco dunque come a giusta ragione, anche a parere di chi scrive, la Suprema Corte abbia letteralmente "smontato" il pensiero e le conseguenti deduzioni della Corte di Appello di Brescia, addentrandosi in un ineccepibile esame del gravame finalmente sfociato nella stesura di una sentenza esaustiva e cristallina, ove non solo si afferma con esemplare chiarezza la inviolabilità del diritto di ogni condòmino a usare l'ascensore, ma soprattutto si sottopone a dura e severa critica l'intero impianto sviluppato dai giudici di secondo grado.

Val la pena - dunque - richiamare i punti salienti delle deduzioni che si rilevano nella schietta - e a tratti impietosa - sentenza resa dagli Ermellini. "Questa Corte - si legge - non ignora la distinzione tra delibere nulle ed annullabili ormai affermata da consolidato orientamento.

Come affermato dalle Sezioni Unite - prosegue - sono nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto non ricompreso nelle competenze dell'assemblea, incidenti su diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di un condominio, mentre sono annullabili quelle affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte, affette da vizi formali in ordine al procedimento di convocazione e/o informazione dell'assemblea, affette genericamente da irregolarità nel procedimento di convocazione".

Fin qui, la puntigliosa riaffermazione di principi giurisprudenziali ormai del tutto pacifici, a premessa dell'avvertita necessità di sgombrare subito il campo da equivoci.

La Cassazione infatti va oltre, e focalizza l'attenzione su una ulteriore, singolare prospettazione della medesima vicenda resa dalla Corte di Appello di Brescia, la quale si è spinta a sancire la decadenza per il mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 del codice civile, pur avendo contestualmente affermato, nella stessa sentenza, che dalle delibere approvate ed impugnate non appariva alcun pregiudizio per l'appellante né emergeva alcun interesse di quest'ultimo al contrasto delle delibere stesse.

Qui, in modo duro e intransigente, è arrivata la bacchettata degli Ermellini, i quali testualmente scrivono: "trattasi di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, perchè da un lato si afferma l'interesse alla impugnativa, dall'altro la decadenza senza alcun riferimento alla lamentata prospettata esclusione dell'ultimo piano".

Cosa è sfuggito di mano? Forse l'identificazione dell'inviolabilità dei diritti del proprietario ha lasciato il passo alle norme codicistiche procedurali e alla conseguente conta dei giorni necessari a manifestare il dissenso?

La lettura dell'articolo due della Costituzione Italiana ci indurrebbe, a questo punto, all'affascinante ricerca dei concetti che, nel tempo, hanno scandito il tema dei diritti inviolabili dell'uomo.

Ci troveremmo così a dover sottolineare come la prevalente dottrina consideri la lettura del richiamato articolo due alla stregua di un "catalogo aperto" dei diritti inviolabili, assurto al rango di "tavola dei valori".

E giungeremmo, in sostanza, a identificare nel dettato costituzionale la possibilità di importare nel sistema giuridico anche e soprattutto le libertà e i valori non espressamente tutelati dalla Carta, che però emergono distintamente nell'evoluzione della coscienza sociale.

La domanda, applicata al caso di specie, ancora una volta nasce spontanea. Ma si può partire dalle asserzioni tecniche di nullità e annullabilità per poi giungere, all'esito del ragionamento, ad affermare il concetto della inviolabilità del diritto? O piuttosto, subito dopo la prima impugnazione della maldestra delibera, si sarebbe dovuto preliminarmente attestare e rendere indiscutibile il sacrosanto diritto di usare l'innovazione deliberata?

Qui non vi è un problema di procedure, o di mero valore della casa, o di altro. Qui il problema è "a prescindere". I piani più alti, un tempo destinati a chi era povero e doveva sobbarcarsi il peso della salita delle scale, nella moderna e civile società sono diventati i più appetibili, e normalmente sono il vanto dei proprietari.

Se anticamente i nobili alloggiavano al primo piano, nel tempo le cose sono cambiate. Oggi, dopo centosettant'anni, Elisha Otis ci ha cambiato la vita. E non fa onore né ai condòmini, né agli amministratori, né alla Magistratura dover inseguire un'idea del diritto che la quotidianità e le conquiste tecnologiche hanno nel frattempo abbondantemente delineato.

Fonte: www.condominioweb.com