Bonus e utenze condominiali

Bonus acqua, luce e gas sono distinti bonus previsti dalla legge per le famiglie disagiate. Come operano nel caso di utenza intestata al condominio?

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Bonus luce, gas e acqua e utenze condominiali

I bonus per luce, gas e acqua, per quanto con alcune differenze, hanno tutti lo stesso obiettivo: rendere meno costosa la vita delle famiglie disagiate.

Ma come opera il bonus nel caso in cui il beneficiario del bonus abiti in condominio e l'utenza è intestata al condominio? L'agevolazione opera anche in questo caso, ma in maniera un po' diversa che se fosse riferita ad una unica utenza.

Precisiamo innanzitutto che le legge - per le forniture di gas e acqua - distingue i clienti diretti da quelli indiretti: i primi sono quelli riferiti alle utenze domestiche singole, mentre i secondi sono quelli che utilizzano nelle proprie abitazioni forniture riferite ad utenze condominiali.

Diamo alcune indicazioni essenziali sui bonus e poi vediamo alcuni degli aspetti che caratterizzano la regolazione del beneficio in caso di utenza condominiale.

Bonus luce e gas

Il bonus luce è una compensazione riconosciuta ai clienti con disagi economici, problemi di salute o titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.

Il requisito dello stato di salute è preso in considerazione evidentemente perché l'elettricità ha anche la caratteristica di mantenere in funzione apparecchiature che consentono a persone affette da determinate malattie di mantenersi in vita.

Il bonus elettricità per disagio economico è riconosciuto anche ai titolari di Carta acquisti (prevista dal D.L. 112/2008), cioè la carta riconosciuta alle fasce deboli della popolazione per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento di utente energetiche e della fornitura di gas.

Invece, il bonus gas naturale è riconosciuto ai clienti con disagi economici o titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.

Le due agevolazioni sono principalmente regolate nel dettaglio dal TIBEG, il testo Integrato per le modalità applicative per i regimi di luce e gas, predisposto dall'ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

La domanda di bonus luce e gas va presentata al proprio comune (o altra istituzione individuata dal comune) e per le richieste per disagio economico può essere presentata congiuntamente se riguarda un punto di prelievo (per l'energia elettrica luce) e un punto di consegna (per il gas) dello stesso indirizzo di residenza.

L'agevolazione (per disagio fisico e disagio economico per luce e gas) può essere riconosciuta cumulativamente se sussistono i rispettivi requisiti previsti dalla legge.

Se la domanda è ammessa viene rilasciato un certificato.

La compensazione è riconosciuta mediante un calcolo in bolletta di una componente avente valore negativo per i clienti domestici elettrici e i clienti gas diretti, mentre con il pagamento di un importo una tantum per i clienti gas indiretti.

Nel caso di variazioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione, per i clienti domestici indiretti le variazioni hanno effetto al momento del rinnovo della compensazione.

Mentre, per i clienti domestici diretti, la compensazione cessa con la modifica contrattuale che comporti il superamento dei limiti relativi alla classe del contatore G6.

Se vi è passaggio da cliente diretto ad indiretto cessa la compensazione in corso di validità e se ne può richiedere una nuova.

Bonus luce e gas in condominio

Per quanto riguarda il bonus elettrico non è prevista l'ipotesi dell'utenza condominiale.

L'utenza indiretta è invece prevista per il gas, per il quale effettivamente molto spesso l'utenza è centralizzata.

Prevede sul punto il TIBEG che il bonus gas in tali casi viene riconosciuto se: il nucleo familiare ha l' indicatore ISEE previsto o è beneficiario di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza; in tal caso, ha diritto alla compensazione in relazione ad un unico impianto condominiale; inoltre, l'impianto del condominio dev'essere alimentato a gas naturale; l'indirizzo di fornitura del richiedente deve coincidere con la localizzazione dell'impianto condominiale; la richiesta di agevolazione deve riguardare locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e deve riguardare l'abitazione del richiedente; il punto di riconsegna dell'impianto condominiale dev'essere classificato dal distributore nella categoria C1 (Riscaldamento) o C3 (Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria) di cui alla Tabella 1 del TISG (il Testo Integrato Settlement Gas); infine, con riferimento a ciascuna certificazione ISEE ed ai codici fiscali relativamente ai quali la medesima certificazione è stata rilasciata dev'essere attiva una unica compensazione.

Ove il cliente indiretto sia al contempo servito da impianto individuale diretto, l'istanza di ammissione alla compensazione deve riguardare entrambi i punti di riconsegna e ai fini dell'ammissione alla compensazione devono essere rispettate anche le condizioni previste per il cliente indiretto (eccettuata quella che prevede unicità tra punto di certificazione, codici fiscali e compensazione).

Mentre, in caso di passaggio da utente indiretto a utente diretto non si può usufruire del bonus fino a che non scade il precedente (perché si è già ricevuta la compensazione per l'intero periodo).

Bonus acqua in condominio

Il bonus acqua è regolato dal TIBSI, il Testo integrato per le modalità applicative del bonus acqua predisposto dall'ARERA.

Il bonus è riconosciuto alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate e ai titolari di Reddito e Pensione di Cittadinanza.

Anche con riferimento al bonus acqua la legge distingue tra utenti diretti e utenti indiretti; ed infatti in molti condomini esiste un'utenza di acqua centralizzata. Per i clienti indiretti, dev'esservi coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente del nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il nucleo usufruisce, o l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente dev'essere riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale.

Il bonus può essere riconosciuto solo in relazione ad un unico contratto.

L'agevolazione è riconosciuta anche ai clienti diretti o indiretti titolari di Carta Acquisti o Carta REI (Reddito di Inclusione).

La richiesta del bonus dev'essere rivolta al proprio comune di residenza o altro ente individuato dallo stesso comune e congiuntamente alle richieste di bonus luce e gas; successivamente il cliente riceverà la comunicazione di ammissione o non ammissione.

L'erogazione del beneficio avverrà per i clienti diretti dalla prima fattura utile in poi mediante il riconoscimento di una componente tariffaria compensativa, per i clienti indiretti entro sessanta giorni mediante pagamento di un importo una tantum.

In caso di aggiornamento del bonus, ai clienti diretti la modifica sarà riconosciuta dall'applicazione della nuova tariffa, a quelli indiretti a decorrere dalla data del rinnovo.

Le norme prevedono anche la possibilità di un bonus sociale integrativo disposto dall'ente di governo dell'ambito territoriale competente anche d'intesa con il gestore.

Fonte: www.condominioweb.com