Pergolato assimilabile come struttura ad una veranda: il permesso di costruire in sanatoria non è ammissibile

La veranda comporta un aumento di superficie: quando necessita di un permesso di costruire?

Tag: condominio, veranda, permesso di costruire

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Il pergolato annesso all'abitazione, con copertura e infissi laterali, non può considerarsi tale ma va assimilato ad una struttura configurabile come veranda e, in tal senso, comportante un aumento di superficie e di volume che necessiterebbe di un permesso di costruire; né risulta ammissibile la richiesta di "permesso di costruire in sanatoria" perché questo presuppone il completamento delle opere che, in realtà, non lo sono in tutte le sue componenti.

La questione. L'Ufficio Tecnico Comunale contestava ai proprietari di una terrazza a livello, la realizzazione di una struttura in legno, adiacente all'abitazione, dotata di copertura e di chiusure laterali con infissi, perché qualificabile come "nuova costruzione" comportante aumento di superficie e di volume e dunque assoggettabile al rilascio del permesso di costruire; il manufatto invece è stato realizzato senza alcun titolo abilitativo, facendolo rientrare negli interventi di edilizia libera e qualificandolo come pergolato.

A seguito della contestazione dell'Ufficio Tecnico, i proprietari presentavano istanza per la concessione del permesso di costruire in sanatoria e dichiaravano di voler apportare debite modifiche all'opera al fine di trasformarla in un vero pergolato, distaccato dall'abitazione, privo di copertura (si opterebbe per un materiale ombreggiante) e di infissi laterali, nonché ridotto nell'altezza e nella superficie che rientrerebbe al di sotto dei 30 mq..

A seguito del diniego, da parte del Comune, del permesso di costruire in sanatoria, i proprietari procedevano al ricorso.

La contestazione. I proprietari non ritenevano ammissibile il diniego alla sanatoria da parte del Comune che avrebbe erroneamente considerato il pergolato, secondo il loro giudizio, come nuova costruzione, dato che tale manufatto rientra tra gli interventi di natura manutentiva non assoggettati al permesso di costruire, e dunque edilizia libera (D.P.R. 380/2001); inoltre, lo stesso regolamento comunale ammette l'installazione di strutture amovibili (quali le pergole) che non costituiscono incremento del carico urbanistico.

Il ricorso e la sentenza del TAR Abruzzo, sez. Pescara, n. 233/2019. Partendo dal presupposto che il Consiglio di Stato, nel delineare i tratti distintivi delle varie strutture realizzabili all'aperto, ha identificato il pergolato quale manufatto avente funzione ornamentale, composto da una struttura leggera in legno (o altro materiale), facilmente amovibile perché privo di fondamenta, di supporto e sostegno a piante rampicanti che assolvono al ruolo di riparo e ombreggiamento di piccole superfici, il TAR evidenzia la totale difformità dell'opera in questione dal pergolato; essa infatti risulta annessa all'abitazione e dotata di copertura e chiusure laterali, oltre che di altezza e dimensioni tali da comportare aumento di superficie e volume.

In tal senso può essere considerata una vera e propria veranda che, per definizione, è caratterizzata da ampie superfici vetrate che, all'occorrenza, possono aprirsi tramite finestre scorrevoli o richiudibili a pacchetto e che, dal punto di vista edilizio, determina un incremento della volumetria dell'edificio e una variazione della sagoma; in ragione di ciò, il manufatto doveva realizzarsi previo rilascio del permesso di costruire.

Inoltre, la parte ricorrente ha fatto richiesta di permesso di costruire in sanatoria al fine di ricondurre alla conformità l'intervento abusivo avente caratteristiche diverse dal pergolato; così facendo ha riconosciuto la non conformità dell'opera alla normativa urbanistico edilizia comunale.

In più, una tale procedura non è consentita dalla legge in quanto il permesso in sanatoria è ottenibile solo a condizione che l'intervento risulti completo ed ultimato in tutte le sue componenti (D.P.R. 380/2001, art. 36) e non per opere a farsi.

Fonte: www.condominioweb.com