Ripartizione spese asfaltatura rampa garage

Tag: garage , condominio , spesa , rampa , asfalto , comune

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Come si ripartiscono le spese per il rifacimento dell'asfaltatura della rampa di accesso ai garage condominiali.

Prediamo spunto da una discussione nel nostro forum. Scriveva il nostro lettore che nel condominio in cui vive c'è una rampa che porta all'autorimessa ubicata nel piano interrato, anch'essa condominiale.

Poi prosegue spiegando: “io non ho il box nell'autorimessa. Il manto d'asfalto si usura perché ci passano le macchine di chi ha il box. Io non ci passo con la macchina. Perché devo pagare il rifacimento del manto d'asfalto se non ho minimamente contribuito alla sua usura? Posso invocare il 1123 c.c., comma II?

Nel forum, poi, il nostro lettore specifica ulteriormente che sia la rampa che l'autorimessa vengono considerate condominiali in ragione del regolamento di natura contrattuale.

Condominio, condominio parziale e titoli

Supponiamo che esista un condominio con tre scale e che per regolamento di natura contrattuale vengano enucleate le parti comuni. Il fatto, ad esempio, che si dica che gli ascensori sono parti comuni, a meno che non sia specificamente stabilito che tutti gli ascensori sono proprietà comune di tutti i condòmini a di là delle scale, non fa venire meno la parziale condominialità di quegli impianti in ragione dell'utilità che i condòmini ne traggono.

Insomma alle spese dell'ascensore della Scala A parteciperanno solamente i condòmini della Scala A, salvo che lo stesso regolamento improbabilmente imponga il pagamento di quella spesa anche ai condòmini delle Scale B e C.

Il caso del nostro lettore è in parte simile, ma fondamentalmente le conclusioni, ad avviso di chi scrive, non possono essere le stesse.

=> Basculante autorimessa: come vanno ripartite le spese

L'autorimessa, si legge nei suoi interventi, è condominiale e non pare si facciano distinzione tra proprietari dei box e non proprietari. Ciò parrebbe voler dire che tutti possono utilizzarla e quindi anche i non proprietari.

Salvo particolari disposizioni dell'atto che non è potuto leggere, quindi, qui abbiamo un unico edificio con autorimessa interrata dichiarata di proprietà comune a tutti i condòmini, tanto che a quanto si desume dal thread nel forum le tabelle millesimali sono uniche.

La rampa di accesso è parte strumentale di tale spazio condominiale e serve per l'accesso.

Il fatto che alcuni condòmini usino la macchina e altri no, non incide sulla natura dell'intervento che è conservativo, ossia volto a mantenere il bene nella sua normale funzionalità. Non è solamente il passaggio delle auto a rovinare il manto di asfalto, ma anche gli agenti atmosferici.

Stando così le cose, per lo scrivente non vi sono dubbi che la spesa debba essere ripartita tra tutti i condòmini ai sensi del primo comma dell'art. 1123 del codice civile sulla base dei millesimi di proprietà, a meno che l'assemblea, individuando un più confacente criterio di ripartizione non sia in grado di quantificare il differente utilizzo della rampa.

Insomma l'applicazione del primo comma dell'art. 1123 c.c. è dovuta in assenza di altro criterio esistente, ma ciò non postula l'impossibilità di applicarne un altro conforme ai dettami del secondo comma. L'art. 1124 c.c. è esplicazione normativa di quel principio, il resto è rimesso alla valutazione dell'assemblea.

Qui la discussione nel Forum:

=> http://www.condominioweb.com/forum/f14/rifacimento-asfalto-rampa-107173/




Fonte: www.condominioweb.com