Opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione della delibera condominiale

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Qual è la correlazione tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di oneri condominiali e quello di impugnazione della delibera contenente l'indicazione del credito?

Il quesito, di sicura rilevanza pratica, è nella sostanza quello che è stato posto alla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha risposto con la sentenza n. 4672 del 26 febbraio 2017, come ormai da tempo.

Qui di seguito vedremo come ha risposto e quali sono gli effetti pratici di tale risposta.

Decreto ingiuntivo per oneri condominiali

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale emesso inaudita altera parte in ragione dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.

Per particolari tipologie di credito la legge prevede la concessione della provvisoria esecutività, ossia della possibilità anche in costanza di eventuale opposizione di iniziare l'azione pignoratizia.

In ambito condominiale tale provvisoria esecutività è data dall'approvazione del piano di riparto della spesa (anche approvata dall'assemblea), così come sancito dall'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Contro il decreto ingiuntivo, la parte ingiunta ha termine 40 giorni decorrenti dalla sua notifica per proporre opposizione.

In relazione al decreto ingiuntivo per onere condominiali, la giurisprudenza, ormai da anni, afferma che in questa sede è possibile addivenire ad una valutazione dell'esistenza e dell'efficacia delle delibere assembleari sulle quali il decreto si fonda, senza che il giudice dell'opposizione possa esprimersi, nemmeno in via incidentale, sulla validità di tali delibere, in quanto tale prerogativa è riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state eventualmente impugnate (si vedano tra le varie Cass. 26629/09; 3354/16; 305/16).

=> Opposizione a decreto ingiuntivo, giudice di pace e tribunale

Fa eccezione a questo principio, almeno secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il caso delle delibere nulle, essendo facoltà del giudice rilevare detta nullità anche d'ufficio.

Impugnazione delibere condominiali

Le delibere condominiali, a mente dell'art. 1137 c.c., possono essere impugnate entro trenta giorni decorrenti per i presenti dalla loro approvazione e per gli assenti dalla data di ricezione del verbale.

Il giudizio di impugnazione, dice sempre la norma appena citata, non sospende automaticamente l'efficacia della delibera. Tale sospensione può essere ottenuta tramite un'apposita richiesta, da formularsi con le forme dell'azione cautelare se avanzata prima dell'inizio del giudizio di impugnazione.

Impugnazione e decreto ingiuntivo

Poniamo il caso che sia richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo sulla base di una deliberazione impugnata e non sospesa (la deliberazione sospesa non può essere posta alla base di un ricorso per decreto ingiuntivo).

Supponiamo che proprio in ragione di tale impugnazione il condominio proponga opposizione.

Quale il rapporto tra i due giudizi? È a questa domanda, come si accennava in precedenza, che la Corte di Cassazione ha dato risposta con la sentenza n. 4672 del 2017.

Si legge nella pronuncia che “tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno della ingiunzione non sussiste nemmeno rapporto di pregiudizialità necessaria tenuto conto, da un lato, che il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l'eventuale venir meno della delibera per invalidità, se implica la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, non comporta anche l'insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati; e considerato dall'altro, che l'eventuale contrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto della opposizione ed all'accoglimento della impugnativa della delibera, potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo come conseguenza della dichiarata invalidità della delibera”.

Ciò vuol dire che può ben succedere che l'opposizione sia considerata infondata in quanto la delibera è ancora formalmente valida ed efficace (non sospesa) e quindi costretto a pagare quanto richiesto, salvo restituzione da parte del condominio nel caso di accoglimento dell'impugnazione (si semplifica volutamente senza entrare nel merito tecnico della sospensione/decadenza delle procedure esecutive eventualmente in essere).




Fonte: www.condominioweb.com