CONEI ROMA INFORMA: Bonus Ristrutturazioni Edilizie fino al 31 dicembre 2024: detrazione 50%, massimale 96 mila euro. La guida aggiornata delle Entrate

Il Bonus Ristrutturazioni 50% è stato più volte prorogato e, da ultimo, la legge di bilancio 2022 ha spostato al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

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Il Bonus Ristrutturazioni di oggi: 50% e 96 mila euro di limite 

Dopo aver aggiornato la guida dedicata al Bonus Facciate, l'Agenzia delle Entrate aggiorna anche  quello sul Bonus Ristrutturazioni 50%, agevolazione di lunga data, la 'madre' di tutti i bonus edilizi,  che attualmente è nella misura del 50% (detrazione Irpef) fino al 31 dicembre 2024 (proroga da  Legge di Bilancio 2022) con limite di spesa massimo fissato a 96 mila euro per singola unità  immobiliare. 

Alle origini del Bonus Ristrutturazioni: 36% e 48 mila euro di  limite 

Ciò significa che, se non interverranno ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2025 il bonus tornerà al  36% con limite di 48 mila euro per intervento, coordinate previste dal provvedimento che istituì  questa agevolazione, l'articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).  

Il Superbonus edilizio 

Sappiamo ovviamente che il decreto legge 34/2020 introdusse importanti disposizioni riguardanti il  cosiddetto “Superbonus”, che permettono di usufruire di una detrazione ancora maggiore (pari al  110%) per la realizzazione di alcune tipologie di interventi (per esempio, interventi antisismici,  quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di impianti  fotovoltaici). 

Il decreto, inoltre, ha previsto la possibilità di optare, invece della fruizione diretta della detrazione,  per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura)  o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Per esercitare l’opzione occorre, tuttavia, rispettare determinati adempimenti (si veda il paragrafo 1.5.2 della  guida). 

Cessione del credito e sconto in fattura: per quali lavori del  Bonus Ristrutturazioni si può scegliere l'opzione alternativa 

Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, è  possibile operare questa scelta per gli interventi indicati nelle lettere a), b), d) e h):  

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia e, per le parti comuni degli edifici, manutenzione ordinaria;  realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;  

l’installazione di impianti fotovoltaici. 

Bonus Ristrutturazioni: altri interventi edilizi ammessi 

I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef - si legge nella guida -. 

Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni.  

Tra queste, per esempio: 

la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli interessi  passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale;  

le detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente  ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto

La guida aggiornata dell'Agenzia fornisce quindi le indicazioni utili per richiedere correttamente  tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti. 

Il perimetro soggettivo: chi può prendere il Bonus 

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle  persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti  reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative  spese: 

proprietari o nudi proprietari; 

titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 

locatari o comodatari dell’immobile; 

soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo  consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa  (in qualità di detentori); 

imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società  semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese  familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. 

Bonus Ristrutturazioni edilizie: quali interventi 

A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico  edilizia): 

manutenzione straordinaria; 

restauro e risanamento conservativo; 

ristrutturazione edilizia. 

B. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di  eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente  lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 

C. Lavori finalizzati: 

all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per  esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione); 

alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo  di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le  persone con disabilità gravi, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. 

D. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti  illeciti da parte di terzi. 

Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro  di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente  protetti).

In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi  sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di  vigilanza. 

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: 

rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione 

porte blindate o rinforzate 

apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini 

installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti 

apposizione di saracinesche 

tapparelle metalliche con bloccaggi 

vetri antisfondamento 

casseforti a muro 

fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati 

apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline 

E. Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico. 

F. Interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo  all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.  

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la  produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi,  sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 2  aprile 2013). 

G. Interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di  opere per la messa in sicurezza statica.  

Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati  strutturalmente e comprendere interi edifici.  

Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole  unità immobiliari. 

H. Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni  domestici. 

Altre spese ammesse

 

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche: 

le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; 

le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di interventole spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm n. 37/2008 - ex legge n. 46/90 (impianti  elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge n. 1083/71); 

le spese per l’acquisto dei materiali; 

il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni  e le comunicazioni di inizio lavori; 

gli oneri di urbanizzazione; 

gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti  dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). 

Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario  all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

 

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Fonte: www.conei.org