Nessuna prorogatio per l'amministratore di condominio

Salvo che sopraggiungano revoca o dimissioni, il mandato e il conseguente diritto al compenso maturano automaticamente di anno in anno

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Il mandato dell'amministratore si rinnova tacitamente di anno in anno salvo che sopravvengano le sue dimissioni o la revoca dell'incarico. Di conseguenza il medesimo ha diritto a pretendere il pagamento dell'emolumento inizialmente approvato dall'assemblea per ogni anno di effettivo svolgimento della propria attività. Questa la posizione assunta dal Tribunale di Sassari nella recente sentenza n. 1114 dello scorso 4 novembre 2022.

Il caso concreto.

Nel caso di specie il condominio aveva indicato nel proprio atto di citazione che il convenuto era stato suo amministratore per diversi anni ed era stato nominato con ultima delibera in data 10 ottobre 2016 (nella quale era stato stabilito il compenso di € 1.540,00 per l'esercizio 2016/2017).

Sempre secondo il condominio, il mandato non era stato confermato nell'assemblea ordinaria annuale, sicché doveva intendersi scaduto in data 10 ottobre 2017. Quindi in data 12 marzo 2018 l'assemblea, stante la non soddisfacente gestione dell'amministratore, lo aveva sostituto con altro professionista, a cui quello uscente aveva consegnato il rendiconto di gestione, dal quale, sempre secondo il condominio attore, erano emerse diverse irregolarità.

Per quanto sopra il condominio, ritenendo che il rinnovo automatico ex lege fosse possibile per un solo anno, sosteneva che, in mancanza di una nomina successiva al 10 ottobre 2016, l'amministratore avrebbe potuto eseguire solo le attività urgenti, con conseguente assenza del diritto a ulteriori compensi, in quanto svolte in regime di prorogatio.

Il vecchio amministratore, costituitosi in giudizio, aveva però contestato la ricostruzione in fatto e in diritto operata dal condominio attore.

A suo modo di vedere, il suo mandato non era affatto cessato in data 10 ottobre 2017, ma si era rinnovato di anno in anno, maturando quindi il diritto al compenso nella misura che era stata indicata all'assemblea.

Il medesimo aveva poi contestato qualsivoglia responsabilità per gli asseriti disordini contabili e rivendicava il suo diritto al saldo dei compensi.

La questione della durata del mandato dell'amministratore.

Può sembrare strano ma, nonostante sia passato quasi un decennio dall'entrata in vigore della legge di riforma del condominio, ancora non è chiara la durata del mandato dell'amministratore.

Il vecchio art. 1129 c.c., come è noto, si limitava a stabilire che quest'ultimo permaneva in carica un anno. Si riteneva, quindi, per il combinato disposto di cui agli artt. 66 Disp. att. c.c. e 1135 c.c., che l'amministratore dovesse sempre ottenere la conferma dell'incarico annuale da parte dell'assemblea in occasione della riunione ordinaria chiamata ad approvare il consuntivo della gestione precedente e il preventivo di quella a venire.

Nel caso in cui la predetta assemblea non si fosse tenuta o, comunque, non fosse stata raggiunta la necessaria maggioranza, si faceva applicazione analogica dell'istituto della c.d. prorogatio, in base al quale l'amministratore si riteneva temporaneamente legittimato a curare gli interessi del condominio in attesa della decisione assembleare sulla conferma del suo incarico o sulla nomina di un nuovo mandatario.

Con il nuovo art. 1129, comma 10, c.c., il legislatore della riforma del 2012 ha quindi confermato che la durata dell'incarico dell'amministratore è annuale, ma ha altresì sibillinamente aggiunto che esso si intende rinnovato per eguale durata. Di qui l'incertezza interpretativa sulla reale durata del mandato.

Il legislatore ha indubbiamente inteso conferire maggiore stabilità al mandato intercorrente tra i condomini e l'amministratore, allo scopo di superare le incertezze legate all'applicazione del palliativo della c.d. prorogatio.

Tuttavia, vi è chi ha sostenuto la tesi dell'indeterminatezza temporale di tale meccanismo di rinnovo, nel senso che il mandato continuerebbe tacitamente anno dopo anno, salvo che ne intervenga la revoca.

Il dato testuale sembra infatti autorizzare anche detta interpretazione che, si fa notare, garantirebbe al massimo quelle esigenze di stabilità del rapporto avute di mira dal legislatore della riforma.

Un altro orientamento ritiene invece che detto meccanismo valga soltanto per il primo biennio di durata in carica dell'amministratore. Anche in questo caso, tuttavia, il dato testuale non appare decisivo.

La decisione del Tribunale di Sassari.

La decisione del Tribunale di Sassari si inserisce nel primo filone giurisprudenziale e si distingue per la chiarezza e la semplicità delle argomentazioni utilizzate dal giudice per argomentare tale interpretazione.

Il Tribunale di Sassari ha infatti correttamente indicato come norma di riferimento l'art. 1129, comma 10, c.c., che prevede che l'incarico dell'amministratore abbia durata annuale e si intende rinnovato per uguale durata.

Secondo il giudice sardo il legislatore non ha anche posto un limite temporale a detto sistema di rinnovo tacito annuale e men che meno ha voluto che questo operasse per una sola altra annualità.

Pertanto, il solo limite alla continuazione dell'attività dell'amministratore in carica è dato dalle sue dimissioni o dalla sua revoca, cui è dedicato il successivo comma della disposizione sopra richiamata.

Tale meccanismo, sempre secondo il giudice, tende a evitare vuoti nella gestione condominiale, che si protrae senza soluzione di continuità fino all'intervento dell'assemblea, senza che, dunque, vi sia necessità (come nella previgente disciplina) di un'ulteriore nomina annuale con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c..

Sulla base di queste considerazioni il Tribunale, nel caso in esame, ha ritenuto che l'amministratore, continuando a seguire ordinariamente la gestione del condominio, non avesse operato in regime di prorogatio, ma avesse semplicemente continuato a svolgere la propria ordinaria attività, essendo stato il suo mandato oggetto di un tacito rinnovo.

Secondo il giudice sardo la prorogatio che non dà diritto a compensi è invece limitata all'attività urgente e indifferibile successiva alla cessazione dell'incarico (e dunque alle dimissioni o alla revoca), dopo la quale l'amministratore è tenuto alla consegna della documentazione inerente il condominio e i singoli condomini.

Nel caso di specie la cessazione dell'amministratore era avvenuta solo in data 12 marzo 2018, alla quale era seguito il passaggio di consegne in favore del nuovo amministratore.

Pertanto, secondo il giudice, per tutta l'attività svolta fino a tale data il vecchio amministratore aveva diritto alle competenze nella misura originariamente approvata dall'assemblea e, così, alla somma di € 1.540,00 lordi annui per la gestione compresa tra il 10 ottobre 2016 e il 9 ottobre 2017 e di € 641,66 per il periodo compreso tra il 10 ottobre 2017 e il 12 marzo 2018, pari a cinque mesi.

Fonte: https://www.condominioweb.com/nessuna-prorogatio-per-lamministratore-di-condominio.20065