Si può parcheggiare in cortile durante la pausa pranzo anche se il condomino ha già il suo garage

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Il regolamento che vieta l'occupazione delle parti comuni non può essere interpretato nel senso di vietare la sosta temporanea dei veicoli nei vialetti dell'edificio, purché la circostanza non alteri la destinazione comune delle aree né precluda ad altri condomini il pari uso della cosa secondo il loro diritto.

È quanto emerge dalla ordinanza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione n. 18622 del 27 luglio 2017.

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Respinta la domanda del singolo proprietario, che chiedeva di impedire la sosta temporanea dei veicoli lungo le corsie di accesso ai box, in applicazione del regolamento di condominio.

Per la Corte l'interpretazione del regolamento fornita dal giudice di primo grado è esatta: la sosta temporanea è consentita perché, nella fattispecie, non cambia la destinazione delle aree, né risulta precluso il pari uso della cosa.

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Il fatto – Il singolo condomino citava in giudizio il Condominio e altri condomini, per far riconoscere il divieto di parcheggiare nel cortile condominiale, specialmente all'ora di pranzo.

Secondo l'attore, il fatto che vi siano box auto di proprietà dei condomini escluderebbe la possibilità di lasciare in sosta le auto anche negli spazi comuni.

A sostegno della proprie ragioni, richiamava l'art. 23 del regolamento condominiale, che fa divieto a tutti i condomini “di occupare permanentemente con costruzioni cosiddette provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie le scale, le terrazze, i ripiani, gli anditi ed in genere i locali e gli spazi di proprietà o di uso comune, salvi i casi di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario”.

Il Tribunale respingeva la domanda, rilevando che la norma regolamentare richiamata non ha alcuna attinenza al caso lamentato dall'attore, non includendo le autovetture, le quali, per loro natura, possono essere parcheggiate negli spazi comuni.

D'altra parte, l'istruttoriaha evidenziato che, soprattutto durante la pausa pranzo, sono state parcheggiate vetture lungo la corsia di accesso al garage, ma tale sosta è avvenuta per brevi periodi e, in ogni caso, non ha ostacolato né impedito il passaggio o la circolazione dell'autovettura del proprietario attore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la decisione del giudice di merito.

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Secondo gli Ermellini, il Tribunale ha dato una “plausibile interpretazione” del regolamento condominiale, rispettosa dei canoni di aderenza al significato letterale e al senso complessivo della previsione, rilevando che il divieto di occupazione degli spazi comuni, in esso contenuto, non comprende anche la sosta temporanea delle autovetture dei condomini nel cortile comune e lungo la corsia di accesso, anch'essa comune, ai box di proprietà esclusiva.

In realtà, spiega la Suprema Corte, la norma regolamentare in esame va interpretato nel senso che “essa vieta ai condomini di occupare gli spezi comuni con costruzioni o oggetti che il singolo condomino potrebbe voler non collocare all'interno della propria abitazione e che, se lasciati al di fuori delle ipotesi consentite (esigenze di forza maggiore e per il tempo strettamente necessario), comporterebbe una occupazione permanente delle parti comuni; laddove le autovetture possono e normalmente sono posteggiate o lasciate in sosta temporaneamente negli spezi comuni, con le specifiche modalità adottate dal singolo condomino”.

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Tale interpretazione del regolamento, peraltro, è conforme a quella fornita in più delibere adottate dall'assemblea dei condomini. E d'altra parte, secondo la giurisprudenza della stessa Cassazione, tra le destinazioni accessorie del cortile comune rientra anche quella di consentire ai condomini la sosta temporanea dei veicoli (Cass. civ. n. 13879/2010 e n. 9877/2012).

Sosta che potrebbe essere esclusa solo con uno specifico ed espresso divieto contenuto in una clausola del regolamento di natura contrattuale, cioè accettata e sottoscritta da tutti i condomini.

In difetto, di deve fare riferimento all'art. 1102 c.c., che consente l'utilizzo della cosa comune dal parte del singolo proprietario purché la stessa non impedisca il pari uso agli altri condomini e non ne alteri la destinazione economica.

Nel caso di specie – concludono i giudici di Piazza Cavour – l'uso degli spazi comuni (cortile e corsia di accesso ai garage) per la sosta temporanea di autovetture da parte dei condomini, non comporta alcuna alterazione della destinazione comune, né ha impedito agli altri partecipanti al condomini di fare parimenti uso della cosa secondo il loro diritto.




Fonte: www.condominioweb.com